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A chi spetta la paternità dell’opera?

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Il Tribunale di Firenze con una recente sentenza si è pronunciato sulla questione “rendering” e tutela del diritto d’autore evidenziando l’attribuzione della titolarità e definendone i dettagli. L’opera che si ottiene dal processo di rendering è spesso oggetto di discussione perchè trattasi di un lavoro su commissione ed in quanto tale è opportuno individuarne l’appartenenza.

Vediamo prima che cos’è il rendering. Per rendering (restituzione grafica) si intende quella procedura che permette di creare un elaborato digitale (immagine o animazione) attraverso l’utilizzo di un software specializzato e avendo come base una serie di informazioni. Si parte ad esempio da una descrizione matematica di una scena tridimensionale, interpretata da algoritmi che definiscono il colore di ogni punto dell’immagine digitale (Wikipedia).

Nel caso di specie l’opera digitale  viene commissionata da un soggetto detto “committente”, il quale conferisce l’incarico ad un soggetto detto “commissionario” che esegue il lavoro. Secondo il Tribunale di Firenze quando si è di fronte ad un rapporto di commissione d’opera, il committente risulta essere il legittimo titolare dei diritti di esclusiva sull’opera frutto della creazione e ne acquista il diritto di sfruttamento economico in assenza di patto contrario.

Secondo la Legge sul Diritto d’autore, il soggetto in quanto titolare dei diritti di utilizzazione economica ha anche il diritto esclusivo di pubblicare le immagini e di impedire a terzi di farlo. Questo pertanto è quanto è emerso dalla decisione del giudice di prime cure che ha visto riconoscere la titolarità e conseguente divulgazione delle opere in capo al committente. 

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