La distintività del volto di una donna
Requisito imprescindibile
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E’ possibile registrare come marchio la rappresentazione fotografica del volto di una donna solo se vi sia l’elemento della distintività, requisito imprescindibile per poter procedere con la sua registrazione. In pratica è possibile procedere in tal senso se quel volto di donna è associabile solo ed unicamente al prodotto o servizio che si intende commercializzare con quel marchio. In mancanza non sarà possibile registrarne il relativo segno.
E’ quanto ha stabilito l’Ufficio EUIPO il quale ha prontamente rigettato un marchio che presentava quale segno proprio il volto di una donna ma in realtà non vi era alcuna caratteristica speciale, nessuna unicità tale da poter creare nel consumatore un’associazione immediata tra quel volto e la sua azienda produttrice.
La distintività di un marchio è un elemento essenziale dal quale non si può prescindere perchè consente al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice. La capacità distintiva implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè:
- le denominazioni generiche di prodotti o servizi di uso comune, in quanto appartengono a tutti: ad esempio non può certo essere richiesto l’uso esclusivo di termini come “bio”, “latte” etc.;
- le indicazioni puramente descrittive, cioè quando il nome del marchio coincide con il prodotto o servizio che deve rappresentare, o quando ne racconta solo le caratteristiche (ad esempio il nome del marchio di una porta è “super porta”).
La mancanza di “capacità distintiva” del marchio è uno dei principali motivi che possono portare al suo rifiuto, come di fatto è avvenuto nel caso di specie (ne abbiamo parlato anche qui).
Vedi anche:
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- che significa il SIMBOLO R
- REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE
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