Riproduzione a fini commerciali di un’opera
Diritto d’autore di un bene universale
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Abbiamo più volte detto nel trattare il diritto d’autore che il relativo diritto di sfruttamento economico di un’opera dura per tutta la vita del suo autore e sino a 70 anni dopo la morte (a favore degli eredi). Dopo questo periodo diventa di pubblico dominio e non è più possibile richiedere alcuna autorizzazione allo sfruttamento né tantomeno alcun compenso verrà versato.
Sull’argomento è intervenuto, ribaltando questo concetto, il Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilendo che nel momento in cui un’opera è custodita presso un museo/ente pubblico, viene ripristinato il concetto del pagamento delle royalty, cioè il soggetto che intende riprodurre l’opera deve chiederne l’autorizzazione all’ente che lo detiene e pagarne il relativo compenso (royalty).
A tal proposito citiamo il caso che ha visto come protagonisti da una parte il Ministero della Cultura e le Gallerie dell’Accademia di Venezia e dall’altra la Ravensburger, nota azienda produttrice di puzzle. L’oggetto del contendere è l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci.
L’Uomo Vitruviano è certamente un bene universale appartenente all’umanità, ma la sua riproduzione deve sempre essere autorizzata (con pagamento del relativo compenso) dal museo delle Gallerie dell’Accademia di Venezia che conserva l’originale dell’opera.
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