Red Bull e il marchio di colore
Precisazioni
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Il Tribunale dell’Unione Europea, in una recente sentenza, ha fornito alcuni chiarimenti circa le modalità con cui procedere in maniera corretta alla registrazione di un marchio di colore.
Il caso riguardava due marchi di colore registrati dalla Red Bull, entrambi poi dichiarati nulli. In quell’occasione il Tribunale dell’Unione Europea ha ribadito che un marchio di colore o con combinazioni di colore, per essere valido, deve rispondere ai requisiti di cui all’art. 4 del regolamento n. 207/2009 e pertanto:
- deve costituire un valido segno;
- tale segno deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica;
- il segno medesimo deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese.
Secondo il Tribunale dell’Unione Europea la “semplice giustapposizione di due o più colori designati in modo astratto e senza contorni” non rispetta i criteri di costanza e precisione propri del marchio di colore.
Conosciamo bene l’importanza del colore in un marchio: un colore dona identità ad un marchio facilitandone la riconoscibilità. C’è un legame molto stretto tra brand e colore, da valutare con ponderazione in quanto rappresenta un elemento aggiuntivo di fondamentale importanza.
Psicologicamente, un consumatore che si trova di fronte ad un marchio, lo memorizza prima visivamente e, solo in un secondo momento, verbalmente. Un utente percepisce all’istante il colore di un prodotto e lo associa subito alla relativa marca prima ancora di averne letto il nome. Il colore può dunque conferire un’efficacissima distintività e caratterizzazione ad un prodotto (ne abbiamo parlato qui).
Vedi anche:
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