02
2024
Uso referenziale del marchio
Il caso Zara
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Supponiamo di promuovere in una campagna pubblicitaria un buono regalo di una nota casa di abbigliamento e supponiamo di farlo senza il consenso del titolare del marchio. Il mio modo di operare è lecito? E’ possibile usare il marchio per uno scopo limitato ad una vincita?
Questo è quanto accaduto in una campagna pubblicitaria lanciata da un fornitore di servizi di informazione in cui si è espressa la Corte di Giustizia Europea circa il caso di presunto utilizzo non lecito del noto marchio di abbigliamento ZARA relativo all’estrazione di un buono regalo.
La multinazionale spagnola non aveva prestato il suo consenso all’utilizzo del marchio e, di conseguenza, ha ritenuto opportuno agire in giudizio affinchè venisse accertato il comportamento illecito. Il fornitore dei servizi d’informazione si è difeso però sostenendo di aver utilizzato il marchio in maniera “referenziale” cioè al solo fine di riportare quali fossero i premi offerti in fase di estrazione.
La Corte Suprema spagnola decide di sospendere il procedimento e chiede alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi in merito alla spinosa questione. Quest’ultima ribadisce che quando si interpreta una normativa europea è opportuno considerare il contesto e, nel caso di specie, la finalità che consisteva in una semplice identificazione circa l’appartenenza del prodotto offerto alla nota casa di abbigliamento cioè “unicamente quando un simile uso del marchio sia necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto commercializzato da tale terzo o di un servizio offerto da quest’ultimo”.
Gli usi referenziali sarebbero allora leciti solo se conformi alla clausola generale, posta dall’art.14.2 dir.2015/2436 e cioè si applica solo se l’uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.
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