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i criteri per riconoscerle

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AGGIORNATO IL 29/05/2023

distinzione-tra-opera-e-semplice-fotografiaDue recenti sentenze del Tribunale di Milano forniscono dei criteri di valutazione per riconoscere un’opera fotografica e distinguerla da una semplice fotografia; è importante riconoscere a quale tipologia appartenga una fotografia, poiché in funzione di ciò si può stabilire a quale tutela abbia diritto.

Le semplici fotografie sono immagini di persone o elementi della vita reale ottenute con un procedimento fotografico che chiunque può eseguire; le opere fotografiche invece sono fotografie dotate di carattere creativo, connotate da evidenti tratti di originalità, che permettono di riconoscere l’impronta personale del suo autore e l’espressione inventiva della sua personalità.

Per la tutela delle prime si fa riferimento alla normativa riguardante il diritto connesso che dura 20 anni dalla produzione della fotografia; per le seconde si applica invece la tutela sul diritto d’autore che prevede protezione per tutta la vita del suo autore e sino a 70 anni dopo la sua morte (ne abbiamo parlato qui).

Per il Tribunale di Milano le fotografie costituiscono delle opere se sussiste un personale apporto creativo da parte del suo autore, tale da contraddistinguerle dalla mera riproduzione di elementi della vita reale quali possono essere, come è stato nel caso di specie, immagini di torte o dolci prive di originalità.

La buona tecnica fotografica come l’oggetto riprodotto nell’immagine non sono sufficienti per conferire ad una fotografia la valenza di “opera”; perchè ciò avvenga, elementi imprescindibili sono senz’altro la creatività, l’originalità e la capacità di suscitare emozioni in chi le guarda e tali da donare alla fotografia connotati di capolavori d’autore.

Una considerazione finale: la decisione sulla distinzione sarà sempre soggettiva e aleatoria perché spetterà ad un giudice definire un’immagine fotografica come opera capace di trasmettere emozioni o meno; pertanto tale verdetto sarà sempre assolutamente personale e opinabile.

E’ importante quindi l’originalità e la virtù creativa che fanno dell’immagine fotografica un’opera unica ed irripetibile, degna di ottenere una tutela legale.

Vedi anche:

 

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il caso verybello.it 

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AGGIORNATO IL 05/06/2023

L’associazione nazionale fotografi professionisti ha contestato al Ministero dei beni culturali e del turismo l’utilizzo abusivo di immagini e fotografie pubblicate sul portale www.verybello.it, messo a punto dal Ministero per promuovere gli eventi culturali in occasione di Expo 2015.

La vicenda ha dell’incredibile vista la funzione pubblica e rappresentativa del Ministero; a far nascere la contestazione dell’associazione nazionale fotografi, è stato il punto 2 della pagina “Termini e condizioni” il quale recita “…le immagini pubblicate, nel rispetto dei diritti degli autori dei contenuti raffigurati, sono considerate di pubblico dominio salvo diversa indicazione espressa e provengono in gran parte da Internet o comunque da fonte liberamente accessibile…”

L’associazione contesta fermamente queste affermazioni poiché il fatto che una foto sia presente su internet non significa che sia liberamente utilizzabile da chiunque; in generale infatti, le immagini e le fotografie presenti sulla rete non sono di pubblico dominio salvo se espressamente indicato dal suo autore, anche se la fonte è “liberamente accessibile”.

Le opere fotografiche sono tutelate dal diritto d’autore e, in particolare, il diritto nasce nel momento in cui avviene la creazione della fotografia (ne abbiamo parlato qui); come tutte le opere coperte da diritto d’autore, non occorre quindi provvedere a nessuna registrazione per ottenere il riconoscimento dell’opera.

A partire dalla data di creazione decorrono i seguenti diritti:

  • Il diritto morale di paternità dell’opera è personale ed inalienabile e comprende anche il diritto all’integrità dell’opera, cioè alla tutela dell’opera da modifiche arbitrariamente apportate senza consenso dell’autore;

  • Il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera invece, cioè il diritto di diffusione e riproduzione, può essere ceduto o alienato.

Pertanto, quando si utilizzano immagini prelevate da internet occorre rispettare la normativa sul diritto d’autore, per cui se si tratta di opere fotografiche non sarà possibile utilizzare l’immagine o modificarla se non ottenendone dal titolare il permesso o facendone una copia ad esclusivo uso personale.

In base alle diverse tipologie di fotografie avremo le:

  1. opere fotografiche – è necessaria l’autorizzazione dell’autore;
  2. semplici fotografie – è necessaria la citazione della fonte dell’opera, del titolo, della data di creazione e del suo autore.
  3. riproduzioni fotografiche – liberamente utilizzabili.

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