Vediamo come
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Il “format” televisivo è una forma espressiva tutelata con la disciplina prevista per il diritto d’autore: la procedura avviene presso la SIAE ma solo se sussistono determinati requisiti.
Ai fini della tutela, il format deve presentare i seguenti elementi identificativi:
- titolo;
- struttura narrativa di base;
- apparato scenico e personaggi fissi.
Un “format” è un programma televisivo che si struttura e si sviluppa attraverso un ben definito procedimento. Ci sono delle trasmissioni che hanno fatto del loro format un evento unico conosciuto nel mondo quali ad esempio “Chi vuol essere milionario”, “xFactor” “Italia’s got talent” e molte altre. Ciò in perfetta sintonia con il principio del diritto d’autore secondo il quale non vengono protette le semplici idee ma la loro forma espressiva, qualcosa di concreto e ben definito in ogni dettaglio (ne abbiamo parlato qui).
Questo tipo di tutela è possibile estenderla ad un format on line? La risposta è senz’altro affermativa a patto che siano rispettati i requisiti propri del format televisivo, nonché l’imprescindibile creatività ed originalità proprie di un’opera dell’ingegno.
Di recente un caso eclatante ha avuto come protagonista un reato di plagio riguardante un format di un’applicazione per smartphone. In secondo grado la Corte D’Appello aveva confermato la decisione del Tribunale di primo grado, ritenendo che non potesse esserci alcuna tutela del diritto d’autore se il format on line non presentasse requisiti di creatività ed originalità: se un “format” si limita a riproporre schemi già noti ed utilizzati sul mercato non può godere di tale tutela.
Pertanto anche se non normata, la questione relativa ai format on line può essere facilmente risolta attingendo ad altri riferimenti che disciplinano fattispecie simili o casi analoghi.
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