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Spetta il diritto d’autore?

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Non tutti i tatuaggi sono uguali. E’ opportuno distinguere il tatuaggio standard selezionabile liberamente da catalogo da quello che invece è espressione creativa di chi materialmente lo realizza.

Nel primo caso non vi è diritto d’autore in quanto chiunque può utilizzarlo: chi lo porta è proprietario non in esclusiva. Il secondo invece potrebbe presentare una differente titolarità cioè quando il tatuaggio è unico, in quanto espressione della creatività, se non c’è un preciso accordo tra le parti circa la titolarità, si presuppone che sia di proprietà di colui che lo ha creato; è lui che eventualmente ne gode i benefici economici. Viceversa, se sussiste un accordo tra le parti, potrebbe esserci una titolarità in capo a colui che ha commissionato il lavoro.

Una delle caratteristiche imprescindibili del diritto d’autore è proprio l’originalità frutto della creatività del suo creatore ed è proprio a quest’ultimo che spetta il diritto di sfruttamento economico.

Ricordiamo infatti che affinché un’opera possa beneficiare della protezione offerta dal diritto d’autore, deve possedere essenzialmente due requisiti:

  • la novità
  • il carattere creativo, ovvero deve contenere elementi che mostrino l’impronta personale dell’autore ed in particolare la sua personale forma espressiva scelta fra tutte quelle possibili per esprimere quella determinata idea. Il diritto d’autore prevede per quest’ultimo sia dei diritti morali che patrimoniali.

Il contenuto del diritto d’autore si articola difatti in:

  1. diritto morale, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (ovvero di esserne riconosciuto autore) ed il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera; tali diritti non sono cedibili, ovvero non possono essere oggetto di contratti di cessione o di licenza. I diritti morali possono essere esercitati, con alcune limitazioni, anche dagli eredi dell’autore deceduto;
  2. diritto patrimoniale, ovvero tutti i diritti di riproduzione dell’opera. Essi quindi riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici, ed hanno una durata pari a tutta la vita dell’autore sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte (ne abbiamo parlato qui).

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