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Deve essere espressa nell’opera

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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate, valorizzate e protette nella loro forma espressiva. Infatti affinchè un’opera possa beneficiare della protezione offerta dal diritto d’autore, la stessa deve possedere essenzialmente due requisiti:

  • la novità
  • il carattere creativo, ovvero deve contenere elementi che mostrino l’impronta personale dell’autore ed in particolare la sua personale forma espressiva scelta fra tutte quelle possibili per esprimere quella determinata idea. Il diritto d’autore prevede per quest’ultimo sia dei diritti morali che patrimoniali (ne abbiamo parlato qui).

Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera: non c’è quindi nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento.

In particolare per il concetto di “creatività” è fondamentale che questo requisito non solo sia elaborato personalmente dal suo autore ma che sia trasmesso al prodotto finale: in quest’ultimo è importante che si percepisca la sua unicità, frutto del lavoro intellettuale.

Di recente il Tribunale di Venezia si è pronunciato circa una presunta violazione del diritto d’autore riguardante un libro natalizio. Nel caso di specie, il ricorrente contestava l’assenza di creatività ed originalità del libro (e anche del pupazzo venduto insieme) del concorrente. Dopo un attento esame, il Tribunale sosteneva che non potesse esserci tutela autoriale in quanto l’opera non possedeva il requisito imprescindibile della creatività.

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Ecco come nasce

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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate, di protezione della loro forma espressiva. Esso nasce automaticamente con la creazione dell’opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Novità e carattere creativo sono i requisiti che un’opera deve possedere per beneficiare della tutela del diritto d’autore (ne abbiamo parlato qui).  

Le categorie di opere protette disciplinate dalla normativa sul diritto d’autore sono:

le opere letterarie, ovvero opere di qualsiasi natura (ad esempio scientifiche, religiose, didattiche, letterarie ecc.) suscettibili di essere espresse a mezzo di parole scritte;

le opere musicali ovvero opere costituite da composizioni musicali (ad esempio canzoni e musiche, opere liriche, ecc.);

le opere coreografiche o pantomimiche;

le opere figurative, ovvero opere che si concretizzano in creazioni figurative come ad esempio dipinti, sculture, disegni, incisioni od anche scenografie. In questa categoria anche quei design industriali che presentano carattere creativo e valore artistico, conseguenza di un apporto personale dell’autore;

i disegni e opere architettoniche, ovvero le opere d’arte dotate di una rilevante valenza estetica delle forme architettoniche;

le opere cinematografiche audiovisive, ovvero le opere costituite dalla successione di immagini in movimento, accompagnate o meno da suoni o musiche, destinate ad essere riprodotte in qualsiasi forma (in sala, su un sito web, su un lettore portatile ecc.);

le opere fotografiche, purché presentino un valore artistico e non si limitino ad essere semplici riproduzioni di situazioni reali;

i programmi per elaboratore, ovvero la sequenza di istruzioni, informazioni e comandi i quali, una volta inseriti e letti da un computer, permettono a quest’ultimo di raggiungere un risultato determinato, fermo restando che non si proteggono le idee ed i principi alla base del programma ma solo ed unicamente le soluzioni informatiche adottate dal programmatore per raggiungere il risultato desiderato;

le banche di dati, ovvero le raccolte di dati o altri elementi, accessibili attraverso mezzi elettronici. Immediata conseguenza è il divieto di estrazione e/o reimpiego della totalità (o di una parte rilevante) dei dati contenuti in esse

Il contenuto del diritto d’autore si articola in:

  1. diritto morale, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (ovvero di esserne riconosciuto autore) ed il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera; tali diritti non sono cedibili, ovvero non possono essere oggetto di contratti di cessione o di licenza. I diritti morali possono essere esercitati, con alcune limitazioni, anche dagli eredi dell’autore deceduto;
  2. diritto patrimoniale, ovvero tutti i diritti di riproduzione dell’opera. Essi quindi riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici, ed hanno una durata pari a tutta la vita dell’autore sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte.

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Spetta il diritto d’autore?

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Non tutti i tatuaggi sono uguali. E’ opportuno distinguere il tatuaggio standard selezionabile liberamente da catalogo da quello che invece è espressione creativa di chi materialmente lo realizza.

Nel primo caso non vi è diritto d’autore in quanto chiunque può utilizzarlo: chi lo porta è proprietario non in esclusiva. Il secondo invece potrebbe presentare una differente titolarità cioè quando il tatuaggio è unico, in quanto espressione della creatività, se non c’è un preciso accordo tra le parti circa la titolarità, si presuppone che sia di proprietà di colui che lo ha creato; è lui che eventualmente ne gode i benefici economici. Viceversa, se sussiste un accordo tra le parti, potrebbe esserci una titolarità in capo a colui che ha commissionato il lavoro.

Una delle caratteristiche imprescindibili del diritto d’autore è proprio l’originalità frutto della creatività del suo creatore ed è proprio a quest’ultimo che spetta il diritto di sfruttamento economico.

Ricordiamo infatti che affinché un’opera possa beneficiare della protezione offerta dal diritto d’autore, deve possedere essenzialmente due requisiti:

  • la novità
  • il carattere creativo, ovvero deve contenere elementi che mostrino l’impronta personale dell’autore ed in particolare la sua personale forma espressiva scelta fra tutte quelle possibili per esprimere quella determinata idea. Il diritto d’autore prevede per quest’ultimo sia dei diritti morali che patrimoniali.

Il contenuto del diritto d’autore si articola difatti in:

  1. diritto morale, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (ovvero di esserne riconosciuto autore) ed il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera; tali diritti non sono cedibili, ovvero non possono essere oggetto di contratti di cessione o di licenza. I diritti morali possono essere esercitati, con alcune limitazioni, anche dagli eredi dell’autore deceduto;
  2. diritto patrimoniale, ovvero tutti i diritti di riproduzione dell’opera. Essi quindi riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici, ed hanno una durata pari a tutta la vita dell’autore sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte (ne abbiamo parlato qui).

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