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Il Brevetto Italiano

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AGGIORNATO L’11/10/2021

brevetto 1794Un Brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato italiano, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un’invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale che implica un’attività inventiva (art. 45 c.p.i).

In pratica un’invenzione è la soluzione di un problema tecnico sino ad allora irrisolto e sconosciuto a qualunque persona esperta del ramo. Esso può consistere in un nuovo prodotto, in un nuovo procedimento o in un miglioramento di un prodotto o di un procedimento già esistente. Questo requisito non è tuttavia sufficiente, ve ne sono altri che limitano di fatto la brevettabilità di un’invenzione. L’art. 45 c.p.i. stabilisce che non sono reputate brevettabili invenzioni aventi ad oggetto:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
  • le presentazioni di informazioni;
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

In pratica non sono considerate brevettabili le semplici intuizioni oppure le semplici idee prive di qualsiasi attuazione concreta; la legge chiarisce inoltre che deve trattarsi di un’invenzione dotata di:

NOVITA’

Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell’arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto. Lo stato dell’arte è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in qualunque parte del mondo, prima del deposito della relativa domanda di brevetto. Ad esempio, se un’invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto è già stata esposta in una fiera, da quel momento in poi essa farà parte della tecnica nota e non potrà più essere brevettata.

Anche la predivulgazione dell’invenzione fatta dallo stesso inventore, può essere motivo di nullità. Ad esempio, ciò accade con la semplice comunicazione di un trovato brevettuale ad un numero indeterminato di persone a condizione, però, che esse siano in grado di apprendere gli elementi essenziali e caratteristici del trovato e, di conseguenza, di attuare l’invenzione (ipotesi che non ricorre laddove i soggetti posti a conoscenza dell’invenzione siano obbligati a mantenere il segreto o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o fare attuare da altri l’invenzione; cfr. Tribunale di Monza, 25 gennaio 2005).

E’ decisamente consigliabile, pertanto, osservare il più rigoroso segreto ed evitare di divulgare un’invenzione prima di aver depositato un brevetto che copra adeguatamente l’invenzione poiché, come detto, tale divulgazione può rendere nullo, per difetto di novità, il successivo deposito della domanda di brevetto. Qualora fosse necessario comunicare a terzi informazioni confidenziali inerenti l’invenzione, far sottoscrivere accordi di segretezza che li obblighino a non divulgare informazioni in maniera non autorizzata.

ATTIVITA’ INVENTIVA

Ai sensi dell’art. 48 c.p.i. sussiste attività inventiva quando l’invenzione, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. In pratica si ritiene che manchi attività inventiva se il nuovo trovato poteva essere realizzata da qualsiasi tecnico del settore sulla base della tecnica anteriore esistente alla data di deposito del brevetto.

Interessante evidenziare che è stata reputata non brevettabile l’applicazione di una precedente invenzione ad un campo diverso da quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita, poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza difficoltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto. In conclusione, l’attività inventiva presuppone che il trovato, per una persona esperta del ramo, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.

INDUSTRIALITA’

Secondo l’art. 49 c.p.i. un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Conseguenza di ciò è che un’invenzione non può essere un semplice processo intellettuale, ma deve poter essere utile e deve essere in grado di generare effetti pratici e concreti.

Infine, ai sensi dell’art. 50 c.p.i., non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

I diritti di proprietà industriale hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito nel caso di brevetti per invenzione industriale, 20 anni dalla data di concessione nel caso di privative per nuove varietà vegetali, di 10 anni dalla data di deposito per modelli di utilità, a partire dalla data del deposito; a due condizioni: che il suo oggetto abbia attuazione e che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento (ne abbiamo parlato qui).

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I brevetti sulle nuove varietà vegetali

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AGGIORNATO IL 30/12/2024

brevetti-varietà-vegetaliUna varietà vegetale è la minore delle unità sistematiche del mondo vegetale (Tipo, Classe, Famiglia, Genere, Specie, Sottospecie e infine Varietà) e può essere definita come un piccolo raggruppamento tassonomico: le piante che ne fanno parte sono tutte uguali fra loro e sono diverse da tutte le altre. Specifiche varietà vegetali che soddisfino determinate esigenze dell’agricoltura (ad es. resistenza maggiore al freddo o alla siccità) possono essere ottenute anche attraverso tecniche di genetica vegetale.

Per poter ottenere una privativa su una nuova varietà vegetale è necessario che questa abbia i seguenti quattro requisiti: novità, distintività, omogeneità e stabilità…

Requisiti per la tutela delle nuove varietà vegetali:

1. E’ nuova quando, alla data di deposito della domanda, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto da oltre un anno né consegnato a terzi in altro modo, ai fini dello sfruttamento della varietà;

2. Si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda (ossia è diversa da tutte le altre piante);

3. Si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell’espressione dei caratteri compresi nell’esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà;

4. E’ stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

Il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, ha istituito un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le nuove varietà vegetali. Il sistema è gestito dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO).

L’CPVO è un organismo comunitario finanziato in maniera autonoma e dotato di personalità giuridica, istituito il 27 aprile 1995. L’CPVO decide in merito alle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali sulla base di un esame formale e di un esame tecnico della varietà candidata. Una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura 25 o 30 anni, a seconda della specie.

Quindi, per poter brevettare in Europa bisogna effettuare il deposito presso la Community Plant Variety – CPVO (in italiano Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali – UCVV) con sede ad Angers (Francia). Con un unico deposito di varietà vegetale si ottiene la protezione in tutti gli stati dell’Unione Europea.

fonte: UIBM

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