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definizione e caratteristiche

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AGGIORNATO IL 16/06/2025

Il Marchio Collettivo è un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico (DISCIPLINARE), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo o può anche non essere contestuale alla domanda ed essere fatto fino a due mesi dopo il deposito.

I marchi collettivi sono marchi destinati ad essere utilizzati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare che, generalmente, non lo utilizza. Il titolare può essere qualunque soggetto che svolga la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, e nel disciplinare devono essere previsti gli standard qualitativi previsti ed i relativi controlli, nonché l’indicazione del soggetto deputato al controllo stesso. Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

I marchi di garanzia o certificazione, invece, sono un nuovo tipo di marchi, il cui scopo è certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi (ad esempio la qualità), secondo un regolamento specifico (REGOLAMENTO D’USO), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio o sino a due mesi dopo il deposito. 

Il regolamento d’uso del marchio di garanzia o certificazione deve contenere:

  • la dichiarazione in cui il richiedente afferma di non svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
  • le caratteristiche dei prodotti o servizi da certificare;
  • le condizioni d’uso del marchio di certificazione;
  • le modalità di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del marchio di certificazione.

Il titolare del marchio di certificazione può essere una persona fisica o giuridica, un’istituzione o autorità e organismi di diritto pubblico, ma non può gestire un’attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato. Ha l’obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica; può certificare i prodotti e i servizi che altri usano nelle rispettive attività, ma non può certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione egli stesso.

Un marchio di garanzia o certificazione italiano può essere usato anche per certificare l’origine geografica di prodotti e servizi; tuttavia è necessario ricordare che il Marchio di Certificazione Europeo non lo consente e il divieto riguarda sia il segno sia il regolamento d’uso.

Fonte: UIBM

Vedi anche:

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Il Regolamento d’uso

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AGGIORNATO IL 21/08/2023

regolamento d'usoRicordiamo che un marchio collettivo garantisce l’origine, la qualità e la natura di un prodotto/servizio, e può essere utilizzato da una moltitudine di soggetti in possesso di determinati requisiti. Esso quindi non può essere registrato da un’impresa per contrassegnare esclusivamente i propri prodotti, bensì viene registrato al fine di essere concesso a tutti i soggetti che adeguano il loro prodotto/servizio agli standard previsti nel Regolamento d’uso associato a quel determinato marchio collettivo.

Ciò implica che la registrazione di un marchio collettivo viene solitamente effettuata da quei soggetti, aziende o persone fisiche, il cui compito non è quello di produrre e commercializzare quanto piuttosto quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza e la composizione di un prodotto, regolando l’uso del marchio collettivo e concedendolo solo ai prodotti/servizi che rispettino i criteri stabiliti. Ecco quindi che esso viene di norma richiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso ai membri delle stesse.

Il Regolamento d’uso rappresenta il documento nel quale il soggetto titolare del marchio collettivo, disciplina l’utilizzo del marchio e gli obblighi per l’associato; tale documento deve essere allegato alla domanda di registrazione e deve contenere precise indicazioni relativamente ai requisiti che deve possedere l’impresa ed il prodotto/servizio, affinché esso possa fregiarsi di quel determinato marchio collettivo.

Il Regolamento d’uso deve altresì indicare un ben preciso Organo che, tramite una costante azione di controllo, garantisce il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno portato la determinata impresa ad avvalersi di quel determinato marchio collettivo; a tale Organo spetta anche il compito di comminare le sanzioni previste in caso di violazione delle norme regolamentari.

E’ importante non confondere il marchio collettivo con il marchio di certificazione, quest’ultimo idoneo a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione ad esempio al materiale, al procedimento di fabbricazione (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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