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Spesso si fa confusione

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Un imprenditore al fine di distinguere la propria attività ed i propri prodotti dai concorrenti, utilizza alcuni “segni distintivi” che la legge tutela e cioè la ditta, l’insegna e il marchio:

  1. La ditta identifica il nome dell’impresa;
  2. L’insegna identifica i locali dell’impresa;
  3. Il marchio identifica i prodotti e/o i servizi dell’impresa.

La ditta è un bene immateriale costituito dal nome con il quale l’imprenditore esercita la propria attività. Il diritto alla ditta si acquista con la registrazione della stessa presso il Registro delle Imprese o con l’uso che deve essere effettivo e pubblico.

L’insegna identifica i locali dove si svolge l’attività imprenditoriale ed è una sorta di emblema posto al di fuori dal locale. Per esporla è opportuno che il titolare dell’attività commerciale ne chieda l’autorizzazione al Comune ove è ubicato l’immobile anche per il pagamento dei relativi tributi.

L’insegna deve essere vera, lecita e nuova. Chi registra per primo un’insegna acquista sulla stessa il diritto di uso esclusivo e, pertanto, può agire in giudizio contro chi usa un segno distintivo uguale o simile al proprio. La novità e la capacità distintiva sono requisiti che deve possedere l’insegna. Un segno o una parola per essere tutelati come insegna, è indispensabile che abbiano un sufficiente grado di capacità distintiva, cioè non deve trattarsi di una denominazione generica della merce venduta o del servizio offerto.

Il marchio invece può essere registrato a livello nazionale, comunitario ed internazionale da chiunque, persona fisica o giuridica (anche da chi non è titolare di nessuna impresa) e identifica i prodotti e/o servizi che si desidera trattare. I marchi per essere registrati devono possedere i seguenti requisiti necessari: novità, capacità distintiva e liceità (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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