Spesso capita agli artisti e in generale ai personaggi famosi di utilizzare pseudonimi o nomi d’arte gradevoli foneticamente e facili da ricordare per il pubblico. Lo pseudonimo è un appellativo e sostituisce il nome e cognome anagrafico dell’autore ed è un caratteristico nomignolo fittizio di fantasia utilizzato quasi sempre da scrittori, cantanti o artisti in genere.
Analogo significato hanno le espressioni “nome d’arte” (che presenta un nome ed un cognome differente da quello d’origine), o la locuzione latina “alias”, o ancora “a.k.a.” (dall’acronimo inglese “also known as”, ovvero “conosciuto anche come”) o ancora “nickname” (“soprannome” o “nomignolo”); nel caso degli scrittori è talvolta usata l’espressione francese “nom de plume” (lett. “nome di penna”).
(fonte wikipedia).
E’ importante sapere che sia lo pseudonimo che il nome d’arte non potranno essere utilizzati per firmare documenti ufficiali: la firma da apporre varrà solo apponendo nome e cognome d’origine.
E’ possibile invece tutelare in via preventiva il proprio pseudonimo chiedendone il riconoscimento alla SIAE mediante il deposito di un’apposita domanda con tutta la relativa documentazione ed i versamenti richiesti; la SIAE lo concederà solo previa verifica della sua originalità, cioè solo dopo aver verificato che quel “nomignolo” non sia già in uso in modo da non generare confusione nella ripartizione dei proventi per diritto d’autore.
Prima di poter apportare modifiche allo pseudonimo concesso, dovranno trascorrere quattro anni dal riconoscimento; il nome d’arte segue una procedura molto simile allo pseudonimo ma che si differenzia per due aspetti:
- non necessita di riconoscimento da parte della SIAE ma è sufficiente la semplice comunicazione all’ente;
- richiede come presupposto la notorietà tra il pubblico da provare con il deposito di documenti attestanti la celebrità in campo artistico quali ad esempio locandine, copertine di dischi, ritagli di giornale, pagine web, etc.
In entrambi i casi, ossia per lo pseudonimo e per il nome d’arte, la tutela presso la SIAE è prevista soltanto:
- per chi abbia già effettuato la pratica di associazione o di conferimento di mandato all’ente;
- per i singoli autori non per gruppi musicali, orchestre o compagnie composti da più elementi
AGGIORNATO IL 27/07/2020
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