Tag Archives: modello

Il caso del motociclo Vespa.

_______

AGGIORNATO IL 17/07/2023

Può essere considerato reato di contraffazione la semplice riproduzione dell’immagine di un oggetto famoso su gadget quali ad esempio magliette, tazze, portachiavi ecc.

Lo spunto per affermare ciò viene da una recente sentenza della Corte di Cassazione in cui si afferma che la sola figura della Vespa (il motociclo scooter più famoso al mondo) rappresenta un segno distintivo del prodotto e la sua duplicazione è tale da generare confusione nel consumatore.

Nel caso di specie veniva presentato un ricorso avverso un’ordinanza di sequestro su diversi gadget e souvenir che riproducevano la sola forma della Vespa omettendo la parte verbale. La Cassazione respingeva il ricorso confermando l’orientamento del giudice di prime cure e precisando che la sola riproduzione di una figura può integrare gli estremi del reato di contraffazione se la stessa costituisca segno distintivo del prodotto e crei confusione nel consumatore.

Ciò significa che la semplice forma della Vespa può essere considerata un marchio a tutti gli effetti anche senza la presenza della parte letterale, perché immediatamente un consumatore medio associa l’immagine al famoso scooter avendo lo stesso una notorietà ormai acquisita nel tempo.

Ricordiamo che per tutelare l’estetica di un prodotto (senza aspettare che diventi famoso come la Vespa!), si può ricorrere alla registrazione del Design o Modello. Nel campo dei diritti di proprietà industriale, l’espressione “design o modello” denota unicamente gli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, escludendo aspetti tecnici o funzionali.

Con la registrazione di un disegno/modello è possibile tutelarsi da copie non autorizzate o imitazioni, impedendo così la fabbricazione e vendita di prodotti simili e pertanto confondibili. In questo modo si ottiene un bene commerciale che può essere concesso in licenza oppure essere ceduto a fronte di un compenso. La riproduzione senza autorizzazione da parte del suo titolare integra gli estremi del reato di contraffazione. (ne abbiamo parlato qui). 

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

una lezione importante dal caso Bormioli/Ty Nant

________

AGGIORNATO IL 06/11/2023

ty nantInvestire nel design di un qualsiasi prodotto è diventato imprescindibile sia per differenziarsi dalla concorrenza che per essere più efficacemente tutelati nel caso in cui i propri prodotti vengano copiati; dopo aver investito nel design di un prodotto, il passo successivo per proteggersi è normalmente quello di registrarne il disegno/modello.

Con la registrazione del disegno/modello è possibile tutelarsi da copie non autorizzate o imitazioni, impedendo la fabbricazione e vendita di prodotti simili e pertanto confondibili. Registrare un disegno è una scelta premiante non solo in termini di tutela ma anche di notorietà dell’azienda e di posizionamento della stessa sul mercato.

Esiste tuttavia un’altra forma di tutela che viene applicata quando il design del prodotto è particolarmente creativo: si tratta della tutela data dal diritto d’autore. E’ quello che è accaduto al design della nota bottiglia della Ty Nant appositamente disegnata da un famoso designer gallese.

Il Tribunale di Milano si è espresso in favore della Ty Nant ritenendo che il bicchiere “Sorgente” ideato della Bormioli Rocco, imiti le linee della bottiglia Ty Nant tanto da creare confusione nel consumatore a tal punto da convincerlo che i due prodotti provengano dalla medesima casa produttrice.

Il Tribunale ha inoltre attribuito alla bottiglia della Ty Nant un valore “artistico”, il che ne ha permesso la tutela con il diritto d’autore. Sappiamo che il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera e dura tutta la vita del suo autore; protegge la forma espressiva delle opere creative, in questo caso il diritto d’autore è stato riconosciuto al design della bottiglia come conseguenza di un apporto personale creativo, artistico ed innovativo del suo autore.

Circa il concetto di natura artistica o meno di un oggetto non vi è una definizione ben precisa ma lo si valuta in base alle caratteristiche estetiche valutabili attraverso dei parametri (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

 

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Gen
27
2012

Packaging

Come tutelare la confezione di un prodotto

____________

AGGIORNATO IL 03/01/2022

packagingCon il termine “Packaging” si è soliti indicare l’imballaggio di un prodotto, inteso sia in termini di confezione che di processo industriale ed estetico. In questo contesto, poniamo l’accento esclusivamente sul fattore estetico del packaging di un prodotto.

Con opportune e creative tecniche di design e produzione, la confezione di un prodotto può assolvere non solo alla primaria funzione di contenimento e protezione del prodotto, ma anche a quella di vero e proprio veicolo pubblicitario e distintivo del prodotto. Da qui l’esigenza di porre una tutela alla particolare forma creativa della confezione: ciò è possibile mediante la registrazione del marchio o il modello di design.

Con l’aumento dell’e-commerce, in particolare in questo periodo di pandemia da covid, il packaging ha subito una vera e propria metamorfosi: all’originale funzione di “contenitore” per il trasporto si affianca l’esigenza di arrivare integro nelle case di chi ha acquistato online un prodotto; pertanto l’involucro deve possedere come requisito non solo quello di essere resistente ma anche esteticamente bello ed originale per poter essere anche destinato ad un eventuale regalo.

La confezione di un prodotto avente particolari caratteri di creatività ed originalità, può essere tutelata anche per mezzo del modello di design: con tale registrazione viene tutelato tutto ciò che ha carattere di innovatività puramente estetica. Entrambe le forme di tutela sono applicabili per la protezione della confezione, e la scelta dell’una o dell’altra forma dipende da esigenze contestuali specifiche; ad esempio, la registrazione di un marchio è più costosa di un modello di design, ma a fronte di ciò è prevista una protezione maggiore in termini di efficacia e durata nel tempo (10 anni rinnovabili indefinitamente per decenni successivi), mentre nel caso di modello di design la registrazione è valida per 5 anni rinnovabili per periodi di altri 5 per un totale massimo complessivo di 25 anni.

Ricordiamo che la registrazione di un modello di design comporta che il titolare può impedire che un terzo utilizzi un design uguale o molto simile e può, a tal fine, intraprendere azioni giudiziarie nonché richiedere provvedimenti cautelari. Similmente, nel caso del marchio, il titolare acquisisce il diritto esclusivo di utilizzarlo nel territorio Italiano e può diffidare altri con varie azioni dall’utilizzo di un marchio uguale o simile al proprio.

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Dic
09
2011

Made in Italy

Modelli e Disegni per tutelare il Made in Italy

___________

AGGIORNATO IL 18/03/2024

Made in ItalyLa registrazione di un modello di design rappresenta una forma di tutela utile a proteggere la parte propriamente estetica-ornamentale di un oggetto, dunque tutto ciò che riguarda l’aspetto esteriore del prodotto, ignorando che l’applicazione del disegno possa o meno implicare un’utilità tecnica.

Per definire come tale un disegno o un modello, dove per disegno s’intende una creazione bidimensionale e per modello una creazione tridimensionale, deve entrare in gioco esclusivamente la sua forma esteriore che conferisca all’oggetto una sembianza singolare e caratteristica.

Ciò significa che le forme non proteggibili sono quelle dotate di carattere funzionale (ossia quelle che in virtù della loro forma permettono di ottenere una “utilità” che, magari, può essere oggetto di un brevetto per modello di utilità) e quelle necessarie affinché un prodotto venga realizzato o possa essere unito ad un altro prodotto (solo l’aspetto esteriore di quest’ultimo potrà, al limite, ritenersi degno di registrazione come modello di design).

La registrazione del disegno o modello (presso l’UIBM per quanto riguarda l’ambito nazionale, presso l’EUIPO o la WIPO per l’ambito rispettivamente comunitario ed internazionale) è l’unico strumento valido per poter ottenere un duplice diritto: l’esclusiva di utilizzazione dei risultati del lavoro creativo ed innovativo sul piano estetico, e la facoltà di proibire a terzi l’uso non autorizzato della forma o di imitazioni della stessa.

In un mercato altamente competitivo come quello attuale, puntare sulla caratterizzazione estetica del proprio prodotto è sicuramente uno dei principali fattori strategici di successo per ottenere dei riscontri positivi e per difendersi dalla contraffazione sempre più diffusa di prodotti non originali.

Tuttavia, nonostante i costi modesti, la registrazione del modello di design non è ancora considerata a tutti gli effetti come un elemento strategico finalizzato ad esprimere la capacità innovativa e creativa di un’azienda produttrice di “Made in Italy”.

Valorizzare il “Made in Italy” è infatti quasi una necessità, specie nel mercato attuale in cui è presente una quantità enorme di beni che prendono origine da omologhi Italiani: le caratteristiche di creatività, qualità e stile presenti nei prodotti italiani sono infatti ammirate in tutto il mondo e purtroppo costituiscono un’attrattiva anche per tutti coloro che si affacciano sul mercato con l’intento di generare guadagni mediante imitazione e contraffazione dei prodotti “Made in Italy”.

Per questo motivo è molto importante ed è sempre consigliabile registrare il proprio modello di design, per tutelarsi dai falsi e permettere al “Made in Italy” di continuare a spiccare nello scenario mondiale, come da sempre accade, per il buon gusto, la raffinatezza e l’estro del lavoro eseguito dai produttori italiani.

Per muoversi correttamente è altresì  importante conoscere la differenza tra design, modello e diritto d’autore (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Categorie