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Sovvenzioni EUIPO per emergenza Covid

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L’11 gennaio è partito il primo di cinque nuovi bandi previsti per il 2021 a favore delle Pmi, finanziati e gestiti dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (Euipo – European Union Intellectual Property Office) in collaborazione con il programma Cosme dell’Unione Europea.

La finalità è quella di risollevare le PMI, colpite duramente a causa della pandemia di COVID-19 e l’UE si impegna a sostenerle nel cammino verso la ripresa. Si tratta di un programma di sovvenzioni di 20 milioni di euro destinato alle piccole e medie imprese che intendono sviluppare strategie di Proprietà Intellettuale (PI) con un rimborso del:

  1. 75% sui servizi di pre-diagnostica della PI (IP scan) utili al fine di decidere quali diritti di proprietà intellettuale richiedere, come sviluppare il portafoglio IP se si è in possesso di diritti già registrati e come pianificare strategie per il futuro;
  2. 50% sulle tasse di base per le domande di marchio, disegno o modello depositate presso l’Euipo o presso l’Uibm.

Ogni Pmi può essere rimborsata fino a un massimo di 1 500 euro.

È possibile presentare una sola domanda per finestra per il servizio 1 (servizi di pre-diagnostica IP) o il servizio 2 (registrazione di marchio e/o disegno/modello) o una combinazione di entrambi. Nell’arco del 2021 ci saranno cinque finestre di finanziamento separate. Le candidature saranno evase in ordine di arrivo.

Gli altri quattro bandi partiranno rispettivamente il 1° marzo, il 1° maggio, il 1° luglio e il 1° settembre.

(fonte: EUIPO)

Per saperne di più, consigliamo di consultare i seguenti link:

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/i-partner/euipo/al-via-la-campagna-di-comunicazione-del-nuovo-fonndo-euipo-a-sostegno-delle-pmi

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund

Vedi anche:

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Cosa accade con il “non uso” del marchio

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AGGIORNATO IL 03/11/2025

Supponiamo di registrare un marchio senza però usarlo subito bensì in un futuro: possiamo usarlo quando vogliamo senza problemi? 

A tal proposito la legge è molto chiara: il marchio deve essere usato altrimenti si può incorrere nella sua decadenza.  Se il marchio non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare entro cinque dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso ininterrottamente per cinque anni, il marchio potrebbe decadere per non uso. 

Le motivazioni del legislatore trovano fondamento nella necessità di evitare di riempire il registro marchi di segni inutilizzati e di far circolare solo marchi “vivi”. Ma vediamo all’atto pratico cosa succede.

A partire dalla data in cui si è ottenuto il certificato di proprietà, scatta un periodo di tempo entro il quale utilizzare obbligatoriamente il marchio (in Italia come anticipato è di 5 anni, mentre in Cina ad esempio è di 3 anni), passato il quale senza alcun utilizzo chiunque può rivolgersi all’Ufficio marchi (nel nostro caso è l’UIBM) e chiedere la cancellazione del marchio con la motivazione che questo non è mai stato usato.

Importante è sapere che l’onere della prova è a carico del titolare del marchio: l’uso effettivo può essere provato con le fatture di vendita, cataloghi e brochure dei prodotti e/o servizi. Per cui, se qualcuno dovesse sollevare questo problema, sarà necessario produrre tutta la documentazione al fine di supportare la prova dell’uso effettivo del marchio ed evitarne quindi la cancellazione.

L’onere di utilizzo del marchio è comune a quasi tutti gli Stati e di solito il problema sorge se un soggetto terzo si attiva contro chi ha registrato. Negli Stati Uniti, invece, fra il 5° ed il 6° anno da quando si è ottenuto il certificato di registrazione, spetta al proprietario del marchio dichiarare all’Ufficio marchi che lo stesso è stato effettivamente utilizzato nei 5 anni precedenti.

Non vi è decadenza invece quando:

  • il mancato uso sia giustificato da un motivo non dipendente dalla volontà del titolare, per eventi improvvisi ed imprevedibili. Ad esempio nel caso di guerre, calamità naturali, pandemie;
  • il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo, indipendente dalla volontà del titolare come ad esempio la mancata concessione di un’autorizzazione (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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