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Marchio: depositato o registrato?

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AGGIORNATO IL 30/11/2020

Che differenza c’è tra un marchio depositato ed un  marchio registrato?

Sovente ci viene posto questo quesito volto a comprendere la differenza di status tra la domanda di marchio e la registrazione dello stesso. Quando viene presentata presso una qualsiasi Camera di Commercio (oppure direttamente presso l’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) una domanda di marchio Italiano, viene attribuito un numero di deposito che si riferisce, appunto, alla domanda presentata; quel numero identifica il marchio (sia la parte grafica che verbale), le classi designate, il titolare ed, in genere, tutte le informazioni legate al marchio in questione. Da quel momento in poi il marchio può considerarsi “depositato” (TM).

Apriamo una piccola parentesi. Il simbolo TM (TM) è l’acronimo del termine inglese “Trademark” e significa appunto che è stata depositata una domanda di marchio ma non si è ancora concluso l’iter burocratico per ottenere la registrazione; il marchio è comunque tutelabile seppur con alcune limitazioni. Il simbolo potrà essere apposto accanto al marchio in attesa di approvazione, in modo che da depositato diventi registrato.

Avvenuto il deposito il marchio verrà inoltrato all’UIBM il quale provvede a controllarne i contenuti formali, viene cioè verificato che siano state pagate le tasse in maniera corretta, che la documentazione presentata sia quella giusta, che il marchio possegga i requisiti minimi ecc. Questa fase dura circa 6-8 mesi (allo stato attuale) al termine dei quali, in caso di assenza di impedimenti o anche di opposizioni, il marchio viene registrato e l’UIBM provvede ad emettere l’attestato di registrazione. Solo a quel punto il marchio può considerarsi “registrato” (®).

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L’importanza del nome

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AGGIORNATO IL 07/06/2021

marchio forte e debole

Molti marchi vengono depositati nonostante risultino molto “deboli” e, quindi, difficilmente tutelabili; vogliamo pertanto nuovamente chiarire gli importanti concetti di marchio “forte” e “debole” (ne abbiamo già parzialmente parlato qui).

Marchio FORTE

Un marchio sarà tanto più forte ed efficace quanto più sarà originale e fantasioso, riuscendo nell’obbiettivo di colpire l’immaginazione dei consumatori. Immediata conseguenza è che l’utilizzo di parole, espressioni e, in generale, segni che non hanno alcun legame con la natura del prodotto contraddistinto, conferiranno ad un marchio una maggiore capacità distintiva rendendolo “forte”.
Il marchio forte è quindi molto fantasioso e si discosta dalle caratteristiche intrinseche del prodotto che contraddistingue (in esso non compaiono quindi aggettivi). Esso è privo anche di riferimenti geografici.
Ad esempio, se attribuiamo ad un martello il nome “UGO”, avremo un marchio molto forte poiché molto lontano dal prodotto contraddistinto.
Un marchio forte rende anche più incisiva la sua tutela: infatti, se il marchio è forte saranno ritenuti confondibili rispetto ad esso anche i segni che presentano minime alterazioni grafiche e concettuali.

Marchio DEBOLE

Termini o espressioni che sono di uso comune o che fanno riferimento a prestazioni del prodotto, per esempio super, extra od altri aggettivi, indeboliscono un marchio e fanno perdere ad esso capacità distintiva.
Ad esempio, se volessimo registrare il marchio “SUPER MARTELLO” per contraddistinguere un martello, il marchio risulterebbe piuttosto debole perché privo di fantasia nonché strettamente legato all’articolo rappresentato. Pertanto, quanto più un marchio sarà considerato descrittivo (cioè semplicemente descrittivo di alcune qualità del prodotto) tanto più risulterà debole; in questo caso risulterà scarsa anche la tutela di cui potrà godere nei confronti di marchi simili (quindi anche piccole variazioni potranno escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità).

Se al momento del deposito della domanda di marchio quest’ultimo risulta troppo generico difettando di originalità, può accadere un curioso fenomeno e cioè che si rafforzi successivamente acquisendo quella “capacità distintiva” che inizialmente mancava. Un marchio inizialmente privo di sufficiente capacità distintiva (spesso dovuta a mancanza di originalità), può acquisirla in seguito all’uso che ne viene fatto nel tempo, passando quindi da “debole” a “forte” grazie al fenomeno del “secondary meaning” (ne abbiamo parlato qui).

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il senso è lo stesso

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AGGIORNATO IL 10/02/2025

depositare-registrare-brevettare un marchioChe differenza c’é tra registrare, depositare o brevettare un marchio: sono sinonimi? Questi termini spesso vengono adoperati per dire la stessa cosa; in effetti il senso finale di ciascuno di essi è il medesimo ma ci sono delle sfumature che ne giustificano il differente utilizzo.

Cominciamo col dire che per poter registrare un marchio è necessario depositare la relativa domanda, il che implica che l’affermazione “depositare un marchio” si riferisce a questo primo necessario passaggio da effettuarsi presso una qualsiasi Camera di Commercio o presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La dicitura “registrare un marchio” si riferisce invece all’intero iter che porta alla registrazione di un marchio; detto iter è composto dal deposito della domanda di marchio, dall’esame della stessa (sia gli aspetti burocratici che formali) e, infine, dalla registrazione vera e propria se il marchio possiede tutti i requisiti.

Inesatto è invece l’uso della dicitura “brevettare un marchio”; il brevetto ha per oggetto un’invenzione, non un marchio. Tuttavia se ne comprende il senso ed anche il motivo per cui viene utilizzato; quando infatti non si è “padroni” dei termini normalmente in uso in questo settore, si è soliti utilizzare il verbo “brevettare” per contraddistinguere qualunque azione volta ad ottenere un’esclusiva (sia essa verso un nome, un disegno, un’invenzione ecc.).

Con l’occasione ricordiamo che dopo il deposito di una domanda di marchio, l’unico simbolo che si può porre accanto ad esso è “TM (iniziali di “TradeMark”) che indica appunto l’esistenza di una domanda di marchio; solo dopo che il marchio viene concesso, cioè una volta avvenuta la registrazione (i tempi variano da pochi mesi ad oltre un anno), verrà attribuito un numero identificativo ed il titolare potrà inserire la lettera “R” cerchiata accanto al marchio.

L’uso dei simboli ® e TM accanto ad un marchio non è obbligatorio e dal punto di vista legale non fornisce alcuna ulteriore protezione. Essi vengono tuttavia utilizzati come valido deterrente contro eventuali contraffazioni, poichè fanno immediatamente comprendere che il marchio in questione è registrato o quantomeno sono state attivate una o più domande di privativa (ne abbiamo parlato qui).

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La registrazione di un Marchio Italiano

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AGGIORNATO IL 02/02/2026

registrare_marchio_nazionaleQuesto è il primo di una serie di articoli in cui verrà dettagliatamente descritta la procedura di deposito di un marchio (nazionale, Comunitario ed internazionale), in maniera tale da consentirne la registrazione autonoma.

La domanda di marchio nazionale (ossia valido nella sola Italia) va depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio o, in alternativa, inviata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise, 19 – 00187 ROMA.

La procedura completa per la registrazione di un Marchio Nazionale è la seguente:

– N° 1(originale) + 3 copie del modulo domanda (Modulistica) su uno dei quali (l’originale) va applicata una marca da bollo da € 16.

– Attestazione del versamento all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, da effettuarsi tramite F24, per gli importi indicati di seguito (al 2010):

Se trattasi di PRIMO DEPOSITO
Euro 101,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe
Euro 34,00 per ogni classe aggiuntiva

Se invece trattasi di RINNOVO di un marchio esistente
Euro 67,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe
Euro 34,00 per ogni classe aggiuntiva

– Ricevuta del pagamento su conto corrente postale dei diritti di segreteria alla CCIAA presso cui si effettua il deposito;

Nella compilazione del Modulo C, viene richiesta l’indicazione delle classi di prodotti e/o servizi nelle quali registrare il marchio; ad esempio, se il marchio contraddistingue un materasso bisognerà indicare la classe che comprende i materassi. Nella Classificazione di Nizza compaiono tutte le classi con i relativi prodotti/servizi. Per ogni marchio è possibile scegliere anche più classi, prevedendo quindi che il marchio venga utilizzato su un’ampia gamma di prodotti.

Occorre individuare con attenzione le classi in cui si vuole proteggere il marchio, sia per tutelarsi per quei prodotti di concreto ed immediato interesse, sia per includere prodotti e servizi che potrebbero, in futuro, entrare a far parte del proprio catalogo o comunque rivestire un interesse commerciale.

Questo tipo di analisi è estremamente delicata e complessa anche perché l’indicazione dei prodotti inseriti in ogni classe della Classificazione di Nizza, è un’ovvia sintesi che, spesso, rende difficoltosa l’individuazione della/e classi realmente pertinenti; un esperto in materia sa ovviamente consigliare in merito.

Per saperne di più circa la Classificazione di Nizza consultare questo articolo.

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