05
2023
Marchio geografico con nomi di Stati
Il caso Iceland
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Interessante è stata la decisione della Commissione allargata dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale che ha posto fine all’annosa questione del caso Iceland confermando che i marchi in questione (trattasi di un marchio denominativo ed uno figurativo) risultano essere descrittivi dei prodotti e servizi coperti dalla registrazione. Secondo la Commissione i marchi sono stati registrati in violazione delle disposizioni dell’articolo 7, par. 1, lett. c), del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea e, pertanto, vengono dichiarati nulli.
La vicenda vedeva da un lato lo Stato Islandese e dall’altro un’importante catena britannica di supermercati Iceland Foods Limited. La questione si è conclusa con la vittoria dello Stato Islandese confermando la nullità dei marchi in quanto meramente descrittivi dell’origine geografica dei beni e servizi trattati.
La Commissione ha precisato che l’Islanda risulta idonea ad essere il luogo di origine di tutti i beni e servizi oggetto della disputa. E’ pertanto ragionevole che il pubblico di riferimento dell’Unione Europea percepisca i marchi contestati come descrittivi dell’origine geografica degli stessi, piuttosto che come un’indicazione di origine commerciale.
Ricordiamo che un marchio per poter essere depositato non deve essere descrittivo o avere termini generici e/o di uso comune. Un marchio è “descrittivo” quando coincide con il prodotto o servizio che rappresenta (es. scarpe, quadro, libro etc.) o quando ne racconta solo le caratteristiche. Un marchio meramente descrittivo non può essere registrato (per legge). I “termini generici” o di “uso comune” appartengono invece a tutti e non ne può essere richiesto l’uso esclusivo (ne abbiamo parlato qui).
Vedi anche:
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- che significa il SIMBOLO R
- REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE
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