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brevetti e ricerca universitariaQuasi tutte le università Italiane prevedono nei loro regolamenti interni la possibilità di farsi carico della procedura di deposito di brevetti per conto del personale dipendente, di docenti, ricercatori, studenti e dottorandi.

Università e brevetti sono infatti un binomio consolidato, soprattutto considerando che un’università ricopre un ruolo importante oltre che nella docenza anche e soprattutto nell’ambito della ricerca, la quale a sua volta sfocia appunto in brevetti estremamente innovativi.

Gli atenei investono in ricerca ogni anno ingenti somme di denaro e normalmente contano al loro interno su centinaia di ricercatori (in alcune università i ricercatori sono migliaia), dipendenti tecnici, docenti attivi nella ricerca e ricercatori in formazione.

In tal modo le università Italiane favoriscono lo sviluppo delle idee innovative occupandosi di brevettarle e, successivamente, di vendere il brevetto o di concederlo in licenza a terzi, ad esempio imprese.

Il ricercatore rimane il titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettata di cui è autore; in questo precedente articolo abbiamo infatti chiarito che il ricercatore universitario, o più in generale ogni lavoratore del settore pubblico, è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettata di cui è autore.

All’università spetta invece il diritto di percepire una quota compresa tra
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Amministrazioni pubbliche ed università

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AGGIORNATO IL 07/08/2023

Quando un’invenzione viene realizzata dal dipendente di un ente pubblico, in particolare da ricercatori universitari, l’art. 65 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale dispone che il ricercatore universitario, o più in generale ogni lavoratore del settore pubblico, è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettata di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università o in generale delle pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’esclusiva brevettuale appartengono a tutti in modo equo, salvo diversa pattuizione.

L’inventore, una volta presentata la domanda di brevetto, è tenuto a darne comunicazione all’amministrazione, la quale stabilisce l’entità della percentuale a lei spettante in conseguenza dello sfruttamento economico del brevetto. Qualsivoglia tipo di sfruttamento e/o commercializzazione e/o utilizzazione economica dell’invenzione brevettata, fa sorgere infatti il diritto per l’amministrazione di percepire una quota compresa tra il 30% ed il 50% dei proventi derivanti da tale uso, commercializzazione o sfruttamento.

Nel caso in cui l’inventore non dovesse dare seguito allo sfruttamento industriale ed economico del brevetto entro 5 anni dalla data di rilascio dello stesso, la pubblica amministrazione, di cui l’inventore era dipendente al momento della creazione dell’invenzione, acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttamento dei diritti patrimoniali ad essa connessi, fermi restando i diritti morali che continuano a spettare all’inventore. L’acquisizione di tale diritto da parte dell’amministrazione non sarà però valido nel caso in cui la mancata attuazione dell’invenzione dipenda da cause del tutto indipendenti dalla volontà degli autori.

Il Codice sancisce, infine, che tali disposizioni non si applicano nei casi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati oppure realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università o ente pubblico di appartenenza del ricercatore/dipendente.

Nel caso di aziende private invece, quando il dipendente di un’azienda mette a punto un’invenzione e la brevetta, sorgono dei diritti in capo al datore di lavoro ed allo stesso dipendente a seconda dell’oggetto del rapporto di lavoro (ne abbiamo parlato qui).

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