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Cosa accade in caso di disaccordo

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La Corte di Cassazione si è pronunciata di recente in materia di contitolarità di brevetti. La Suprema Corte ha chiarito che lo sfruttamento dell’invenzione non può avvenire liberamente da parte di ciascun contitolare, essendo obbligatoriamente richiesto il consenso dell’altro o degli altri contitolari.

In buona sostanza, se due soggetti risultano contitolari di brevetto e stipulano un accordo che regolamenti l’utilizzo del brevetto, gli stessi possono agire liberamente in ottemperanza a quanto stipulato. Se l’accordo invece viene meno o non è mai stato stipulato, allora in questo caso la privativa non può essere sfruttata in maniera unilaterale, ma richiede il consenso di tutti i titolari.

Inoltre la Suprema Corte precisa che questo è un principio cardine disciplinato dall’art. 1102 del codice civile, in quanto l’uso consentito al singolo contitolare non può alterare la destinazione del bene comune e di conseguenza non può impedire agli altri di farne parimenti uso, in osservanza al diritto di esclusiva dell’altro o degli altri contitolari.

Ricordiamo che i marchi e i brevetti sono dei beni immateriali cioè sono privi di materialità corporea percepibile dai sensi umani. Come tutti i beni di proprietà, pertanto alla stregua di quelli tangibili (appartamento, locale commerciale etc.), possono essere ad uso esclusivo del titolare oppure possono essere trasferiti a terzi dietro un corrispettivo al fine di ricavarne un profitto (ne abbiamo parlato qui). 

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