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In questa sezione potrai trovare una risposta a qualunque tuo dubbio o quesito riguardante brevetti, marchi, disegni, modelli, diritto d’autore, aspetti legali e molto altro. La consultazione della nostra vastissima banca dati di articoli è totalmente GRATUITA.

Per iniziare digita l'argomento di cui vuoi informazioni:

La registrazione di un Marchio Internazionale
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Prima di procedere al deposito di una domanda di marchio internazionale, è necessario aver prima depositato un identico marchio nazionale. Il marchio internazionale è regolamentato da due normative: Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid. Le due normative sono tra loro piuttosto diverse e la principale differenza è che l’Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, mentre il Protocollo prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda.

La registrazione di un Marchio Comunitario
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Il marchio comunitario consente di poter ottenere con un’unica domanda, un marchio valido su tutto il territorio della Comunità Europea, ovvero in tutti i 27 Paesi che vi fanno parte. L’ufficio competente è l’OAMI con sede ad Alicante (Spagna): sul sito (anche in Italiano) sono presenti tutte le informazioni nonché i moduli e le istruzioni necessari al deposito di una domanda.

La registrazione di un Marchio Italiano
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Questo è il primo di una serie di articoli in cui verrà dettagliatamente descritta la procedura di deposito di un marchio (nazionale, Comunitario ed internazionale), in maniera tale da consentirne la registrazione autonoma.

Come il Giudice decide nei conflitti tra marchi
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La soluzione del conflitto nascente dalla violazione dei diritti di esclusiva (contraffazione) conferiti dalla registrazione del marchio (ad es. registrazione del marchio nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) richiede un’analisi complessa e individuale, non standardizzabile. Nel corso degli anni, tuttavia, sono stati elaborati dei criteri di valutazione certi e uniformemente osservati, anche nell’ambito del diritto comunitario ed internazionale, sì da orientare la soluzione dei casi controversi di violazione dei diritti di esclusiva sul marchio registrato.

L’ufficio dell’ OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) oppure WIPO nella dizione anglosassone, ha sede a Ginevra e gestisce i più importanti trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale. WIPO sovrintende quindi alle procedure di registrazione internazionale di marchi, brevetti e design, offrendo altresì l’opportunità di depositare le domande telematicamente.

Un marchio valido in tutta la Comunità Europea
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L’ EUIPO (L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) ha sede ad Alicante (Spagna) e rappresenta l’Agenzia dell’Unione Europea che dal 1996 si occupa della registrazione dei marchi e dei design comunitari. Con un’unica domanda presentata all’EUIPO, si può ottenere la registrazione di un marchio comunitario i cui diritti vengono estesi a tutto il territorio dell’Unione Europea, che attualmente comprende 27 paesi (Italia compresa) e quasi 500 milioni di abitanti.

Lug 18 2010

I simboli ® e TM.

Significato ed uso corretto dei simboli ® e TM
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L’uso dei simboli ® e TM accanto ad un marchio non è obbligatorio e dal punto di vista legale non fornisce alcuna ulteriore protezione. Essi vengono tuttavia utilizzati come valido deterrente contro eventuali contraffazioni, poiché fanno immediatamente comprendere che il marchio in questione è registrato o quantomeno sono state attivate una o più domande di privativa.

Lug 16 2010

Il Marchio Collettivo

Marchio collettivo: un marchio condiviso

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Il marchio collettivo è un marchio utilizzabile da più soggetti ed attesta il possesso di determinati requisiti da parte dell’utilizzatore e/o dei suoi prodotti, ad esempio l’origine, la qualità o la natura di determinati prodotti o servizi. Il marchio collettivo può essere registrato a livello nazionale e/o comunitario e, in generale, viene concesso in uso a tutti i soggetti che si impegnano a rispettare delle regole stabilite dal titolare del marchio collettivo in questione.

contraffazione

Utilizzi non legittimi dei marchi
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La contraffazione del marchio si sostanzia nell’uso non legittimo di un marchio, identico o simile ad altro marchio oggetto di registrazione, per distinguere prodotti identici o affini o, qualora il marchio registrato abbia acquisito lo status di marchio che gode di rinomanza, anche prodotti non affini. La registrazione del marchio si effettua depositando formale domanda di registrazione del marchio.

marchio nuovo

I concetti di Novità e Preuso
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Nel momento in cui si decide di dar vita ad un marchio per contraddistinguere un prodotto od un’impresa, occorre sempre ricordare che uno dei requisiti fondamentali che esso deve possedere è rappresentato dalla sua novità. Ciò significa che il marchio dev’essere nuovo e, di conseguenza, è necessario fare attenzione a:

Il marchio: un segno grafico istituzionale
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Il marchio è un segno grafico e/o verbale che permette di identificare i prodotti o servizi di un’impresa distinguendoli da quelli generalmente commercializzati da altre imprese. Grazie alla sua funzione distintiva, il marchio consente di creare un legame tra i consumatori e i prodotti di un’impresa, rendendo immediata e spontanea l’associazione tra le caratteristiche del prodotto e l’azienda produttrice. In conseguenza di ciò, un marchio è uno straordinario strumento di marketing che, se ben veicolato e gestito, può far aumentare le quote di mercato di un’impresa.

Inasprimento delle pene nella protezione dei titoli di Proprietà Industriale
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La Legge 23 luglio 2009, n. 99, anche conosciuta come Legge Sviluppo, ha previsto una serie di interventi che comprendono, fra l’altro, alcune disposizioni in materia di repressione degli atti di contraffazione. In particolare, sono state incrementate le pene previste dall’art. 473 c.p. per le ipotesi di contraffazione, alterazione o uso di marchi e altri segni distintivi (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 2.500 euro a 25.000 euro) nonché contraffazione, alterazione o uso di brevetti, design e modelli di utilità (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a 35.000).

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