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In questa sezione potrai trovare una risposta a qualunque tuo dubbio o quesito riguardante brevetti, marchi, disegni, modelli, diritto d’autore, aspetti legali e molto altro. La consultazione della nostra vastissima banca dati di articoli è totalmente GRATUITA.

Per iniziare digita l'argomento di cui vuoi informazioni:

Conoscere le differenze per non sbagliare
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Facciamo una premessa. Sappiamo che per i marchi la dicitura corretta è “registrare un marchio” che si riferisce all’intero iter che porta alla registrazione di un marchio, per i brevetti invece si adopera il termine “brevettare” ed infine per il diritto d’autore si parla di paternità di opere creative. Vediamo nel dettaglio le differenze.

Cosa emerge dallo studio EUIPO

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Nel panorama digitale odierno, gli influencer dei social media svolgono un ruolo sempre più influente nel plasmare atteggiamenti, comportamenti e modelli di consumo dei cittadini dell’Unione Europea (UE), e in particolare dei giovani in tutta Europa.

Bando 2025

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Il Bando Marchi Collettivi 2025 sostiene le attività di promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione. I marchi devono essere già registrati al momento della presentazione della domanda. La misura è promossa dal Ministero e gestita da Unioncamere.

Come fare per differenziarsi
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Un marchio è forte ed efficace quando colpisce l’immaginazione dei consumatori: l’utilizzo di parole, espressioni e, in generale, segni che non hanno alcun legame con la natura del prodotto contraddistinto, conferiranno ad un marchio una maggiore capacità distintiva rendendolo “forte” (ne abbiamo parlato qui).

Il caso Lamborghini
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La legge prevede come regola generale che possa essere registrato un patronimico, cioè un marchio costituito dal proprio nome e cognome o anche solo dal cognome, a condizione però che non corrisponda ad un marchio noto altrui, registrato anteriormente nella stessa classe merceologica.

I segni distintivi dell’imprenditore
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I segni distintivi di un’attività sono elementi che identificano un’impresa, i suoi prodotti o la sua sede. La loro funzione principale è permettere al pubblico di riconoscere l’impresa e distinguere i suoi prodotti da quelli della concorrenza. I segni distintivi sono:
marchio (segno che contraddistingue prodotti e servizi).
ditta (nome dell’impresa);
insegna (segno apposto sulla sede);

Ott 16 2025

Bando Marchi+ 2025

Apertura sportelli: 4 dicembre
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La misura Marchi+2025 è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:

Mail ingannevoli
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Mettiamo nuovamente in guardia sul diffondersi di richieste fraudolente aventi come falso mittente l’UIBM: si riferiscono a tentativi di truffa rivolti a richiedenti o titolari di marchi e brevetti, inviati tramite email ingannevoli con falso IBAN e che chiedono pagamenti non dovuti. L’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ha segnalato più volte questi tentativi. Se si riceve una comunicazione del genere, è importante non effettuare il pagamento, verificare attentamente l’email e inviare una copia alla Linea Diretta Anticontraffazione (anticontraffazione@mise.gov.it) per segnalare il caso e non fornire dati personali.

No al marchio, sì al diritto d’autore
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Anche se non più protetto come marchio tridimensionale, il Cubo di Rubik è oggi tutelato come opera dell’ingegno frutto della capacità creativa. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che con una recente sentenza conferma la protezione dalla legge sul diritto d’autore per il famoso puzzle tridimensionale.

Un legame indissolubile
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Il marchio è il principale strumento per farsi riconoscere dalla concorrenza: è la prima forma di comunicazione di un’impresa, capace di differenziare il proprio prodotto/servizio da quello di altri. L’efficacia comunicativa di un marchio è fondamentale nella vita di un’azienda che ambisce ad avere un’immagine riconosciuta e facilmente riconoscibile sul mercato.

Quando si sfrutta la notorietà
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Ricordiamo che la Denominazione d’Origine Protetta (DOP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari, le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. In particolare, le fasi di produzione, trasformazione, ed elaborazione devono avvenire tutte in un’area geografica delimitata (ne abbiamo parlato qui).

Una strategia possibile
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Un’azienda che commercializza un’ampia varietà o più linee di prodotti, anche di diversa natura, può sfruttare la sua notorietà e le qualità acquisite dal brand principale attribuendo ai vari prodotti un nome in cui compare il brand principale (detto appunto “brand ombrello”). E’ facile comprendere come questa strategia aziendale sia in grado di trasmettere al consumatore senso di appartenenza e coerenza del nuovo prodotto alla filosofia aziendale.


Opposizione  e prova d’uso
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Quando si registra un marchio si può entrare in conflitto con un altro marchio, uguale o simile, che rivendica la priorità. A quel punto chi subisce opposizione deve chiedere all’opponente la “prova d’uso”: è necessario cioè provare che il marchio è stato utilizzato nel corso degli anni precedenti.

Ci sono differenze?
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Il dubbio sorge nella scelta delle classi di riferimento: quando si decide di depositare un marchio si pensa che ci siano delle differenze nella scelta delle classi a seconda che si produca un prodotto oppure lo si commercializzi soltanto.

Ecco le possibili soluzioni
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Diciamo subito che le discipline sportive, come anche i metodi di allenamento, non possono essere brevettate. A stabilirlo è l’art. 45 co.2, lettera b del Codice della Proprietà Intellettuale ed Industriale, in quanto rientrano nella tipologia dei “piani, principi e metodi per gioco”.

Come evitare di incorrervi
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Due marchi non devono essere confondibili tra loro, non solo foneticamente ma anche graficamente e visivamente. Un conflitto tra due marchi nasce quasi sempre dal fatto che essi si assomigliano e quindi un consumatore può potenzialmente confondersi nello scegliere tra i due, associando il marchio di un’azienda a quello di un’altra.

Un caso recente di cybersquatting
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Il fenomeno del “cybersquatting” consiste nella registrazione in malafede di un nome a dominio uguale ad un marchio esistente già registrato, senza il consenso del titolare di quest’ultimo.

Cosa succede se non sono presenti?
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La capacità distintiva nei marchi implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè le denominazioni generiche di prodotti o servizi o le loro indicazioni descrittive: un marchio è definito “debole” quando non è dotato di capacità distintiva. 

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