Estensione della tutela per le fotografie
Da 20 a 70 anni
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La Legge del 2 dicembre 2025, n. 182, “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, modifica l’art. 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore) e all’art. 47 sancisce l’estensione della durata della tutela della “fotografia semplice” da venti a settant’anni.
Facciamo una premessa. Le semplici fotografie sono immagini di persone o elementi della vita reale ottenute con un procedimento fotografico che chiunque può eseguire; le opere fotografiche invece sono fotografie dotate di carattere creativo, connotate da evidenti tratti di originalità, che permettono di riconoscere l’impronta personale del suo autore e l’espressione inventiva della sua personalità (ne abbiamo parlato qui).
In una società dove la tecnologia (vedi ad esempio l’uso dei telefoni cellulari) è alla portata di tutti, è impossibile non affermare il valore autoriale del fotografo, ponendo particolare attenzione sull’eliminazione della distinzione tra fotografia semplice e opera fotografica, come prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
Nella relazione illustrativa della Camera dei Deputati si precisa che “tale distinzione non rispecchia più la complessità del lavoro del fotografo contemporaneo, che combina abilità tecniche, sensibilità creativa e processi post-produttivi innovativi. La centralità del fotografo come autore deve essere riconosciuta attraverso la tutela di tutto il processo creativo, dalla scelta dei parametri fotografici fino alle fasi di postproduzione.” Pertanto l’estensione della tutela da 20 a 70 anni è stata ritenuta doverosa.
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