Nome a dominio e cybersquatting
Un caso recente di cybersquatting
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Il fenomeno del “cybersquatting” consiste nella registrazione in malafede di un nome a dominio uguale ad un marchio esistente già registrato, senza il consenso del titolare di quest’ultimo.
Come si può ben comprendere il “cybersquatting” è una pratica illecita che non solo mette in confusione il consumatore perchè il sito viene solitamente usato per vendere merce contraffatta (o per accogliere link a pagamento) ma, tale attività, finalizzata a diffondere informazioni non veritiere e fuorvianti, mette in cattiva luce l’azienda produttrice con serio pregiudizio alla sua immagine e reputazione.
Un’attività di e-commerce si rivela molto allettante per un potenziale truffatore: è indubbio che il fine sia quello di trarre vantaggio, a maggior ragione se trattasi di un marchio noto. In questi casi per poter adire le vie legali devono però verificarsi le seguenti condizioni (ne abbiamo parlato qui).
In Italia il nome a domino è protetto in linea di massima dalle leggi sulla tutela dei marchi e vi è anche un importante strumento, il “registro.it”, cioè un’anagrafe dei domini italiani in cui affluiscono le pratiche di cybersqatting e typosquatting relative all’assegnazione, contestazione e riassegnazione dei nomi a dominio agli aventi diritto.
Proprio di recente un caso di cybersquatting aveva visto come protagonista un soggetto privato, il quale aveva registrato in malafede un nome a dominio corrispondente ad un marchio noto, quello della “Lavazza”. Le finalità ingannevoli avevano fuorviato i consumatori e la decisione della Camera Arbitrale di Milano di riassegnazione del domino alla Luigi Lavazza Spa, aveva posto fine alla pratica fraudolenta.
Vedi anche:
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