Tutelare un sito web con il diritto d’autore
ci si chiede se sia possibile
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AGGIORNATO il 14/02/2022
Dato che il nostro legislatore non ha provveduto a regolamentare i siti web, ci si domanda se possano essere disciplinati dalla legge sul diritto d’autore. La risposta è affermativa anche se è bene precisare che l’argomento non è ben definito. Ciò detto, vediamo comunque nel dettaglio la definizione di sito web e come la legge sul diritto d’autore possa essere applicata.
Un sito web (o sito Internet) è un insieme di pagine-web correlate, ovvero una struttura ipertestuale di documenti che risiede su un server web (fonte Wikipedia); le singole pagine-web hanno poi un loro layout, testi, immagini, contenuti multimediali ed eventualmente altro.
Ricordando che il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera, senza che sia necessario alcun tipo di deposito (ne abbiamo parlato qui), si può considerare il sito web come una sorta di contenitore virtuale all’interno del quale sono riprodotte immagini, testi ecc. Un sito web viene cioè letteralmente “creato” mettendo insieme contenuti che spesso sono singolarmente coperti da diritto d’autore; fotografie originali, immagini efficaci, testi specifici, un layout dedicato e così via. L’insieme di questi elementi permettono ad un sito internet di differenziarsi dalla concorrenza.
Per analogia è pertanto possibile applicare la tutela sul diritto d’autore in quanto il sito web può essere considerato opera dell’ingegno di carattere creativo. Il requisito della creatività deve includere al suo interno quelli più specifici della novità ed originalità.
Infatti un sito web può essere protetto dal diritto d’autore se sono presenti i caratteri dell’originalità ad esempio nella scelta fantasiosa delle pagine web. Interpretando sempre per analogia le norme sul diritto d’autore, sarà possibile valutare il sito web quale:
- opera collettiva intesa come creazione autonoma cioè costituita dalla riunione di opere o di parti di opere; in questo caso il diritto d’autore spetterà al coordinatore ed organizzatore dell’opera;
- opera comune a più autori in cui il diritto d’autore appartiene a ciascuno di essi. In questo caso i diritti patrimoniali saranno in comunione e verrà applicata la disciplina giuridica relativa ad essa, mentre per il diritto morale ciascuno di essi potrà rivendicarlo.
Ribadiamo che per esigenze di sintesi abbiamo volutamente evidenziato e riassunto gli aspetti a nostro giudizio più caratterizzanti, ma la questione è tutt’altro che semplice ed ogni singolo caso necessiterebbe di una consulenza professionale specifica.
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