Modifiche titolarità marchi e brevetti
l’importanza delle annotazioni o trascrizioni
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AGGIORNATO IL 27/03/2023
Tutte le modifiche che riguardano la titolarità di un marchio, un brevetto nonché un disegno o modello è opportuno che vengano comunicate direttamente all’UIBM (se si tratta di un titolo nazionale) o, in generale, all’ufficio che mantiene il registro dei marchi e brevetti di un determinato Paese.
Ci si domanda se sia obbligatorio procedere in tal senso oppure se sia semplicemente consigliato; sicuramente non sussiste alcun obbligo ma è fortemente consigliato. Pensiamo semplicemente al caso del cambiamento di indirizzo del titolare: senza annotazione del nuovo indirizzo, l’invio di raccomandate o comunicazioni urgenti non andrebbe a buon fine e sarebbe comunque difficile qualsiasi tipo di contatto.
Ricordiamo che l’annotazione (ne abbiamo già parlato qui) non si verifica in presenza di modifiche della titolarità bensì in caso di variazioni anagrafiche del soggetto che ha depositato il marchio:
- cambiamento di indirizzo, domicilio o sede legale del titolare;
- variazione del nome, denominazione o della forma giuridica del titolare;
- ritiro della domanda o rinuncia a diritto di proprietà industriale o limitazioni per classi;
- rivendicazioni per quanto riguarda i brevetti.
Si procede invece con la trascrizione quando si è in presenza di una variazione di titolarità (cioè il titolare passa dal soggetto A a B) come conseguenza, ad esempio, di una cessione del marchio o del brevetto. Altri casi di trascrizione sono la cessione di un solo ramo d’azienda, fusione, scissione, costituzione usufrutto o diritto di garanzia, verbale di pignoramento, successione, espropriazione, concessione in licenza etc.
Vedi anche:
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- che significa il SIMBOLO R
- REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE
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