Diritto di preuso
ossia quando un brevetto (o un marchio) non ha l’esclusiva
___________
AGGIORNATO IL 28/12/2020
Il diritto di preuso consente all’ideatore di un’invenzione non registrata come brevetto (ad esempio per mancanza di volontà o perchè è privo di fondi), di continuare ad utilizzarla anche se, in seguito, qualcun altro registra come brevetto la sua stessa idea.
Questo significa cioè che se esiste un soggetto che utilizzava già una soluzione tecnica prima che altri la registrassero come brevetto, costui può continuare ad utilizzarla nei limiti nel preuso.
Pertanto il “preuso” si verifica quando il titolare di un brevetto (o di un marchio) non può avere l’esclusiva sull’invenzione brevettata e, quindi, non può impedire ad un terzo di produrre il medesimo trovato.
Al contrario il pre-utente non potrà impedire a nessuno di utilizzare l’invenzione, poiché tale diritto di esclusiva matura solo in seguito alla brevettazione, inoltre non potrà cedere il diritto di preuso ad altri se non insieme all’azienda (o al ramo d’azienda) cui l’invenzione attiene.
Esistono però delle condizioni e dei limiti a carico del pre-utente che desidera continuare ad utilizzare l’invenzione brevettata da altri, vediamo quali sono:
- il pre-utente non deve aver divulgato in pubblico la soluzione tecnica da lui ideata cioè deve essere rimasta segreta;
- il pre-utente deve aver utilizzato la soluzione tecnica nei 12 mesi anteriori alla data di deposito dell’altrui domanda di brevetto;
- il pre-utente deve aver utilizzato lecitamente detta soluzione tecnica, deve cioè essere in buona fede (per esempio non può avvalersi del preuso chi, illecitamente, abbia sottratto l’invenzione altrui prima del deposito della domanda).
Ricapitolando, tutto ciò implica che chiunque nei 12 mesi anteriori alla data dell’altrui deposito della domanda di brevetto, abbia fatto uso, in buona fede, di un’invenzione, può continuare ad usarla anche in futuro pur se altri la registrino come brevetto. Le medesime considerazioni valgono nel caso di una registrazione di marchio.
Il limite di tale preuso come previsto dalla legge, è dato dal fatto che il pre-utente può continuare ad utilizzare l’invenzione solo nelle quantità e nell’ambito geografico in cui la utilizzava prima del deposito dell’altrui domanda di brevetto. Ciò implica che anche se è vero che il titolare del brevetto registrato a posteriori non potrà fare alcun tipo di azione per evitare che il pre-utente continui ad utilizzare la sua stessa idea, è anche vero che quest’ultimo non potrà mai espandersi né quantitativamente e né geograficamente.
Vedi anche:
-
- che significa il SIMBOLO R
- REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE
registra un marchio ONLINE ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi