La licenza obbligatoria di un brevetto
Il sistema delle licenze obbligatorie
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AGGIORNATO IL 02/11/2020
In Italia la licenza obbligatoria di un brevetto è prevista dall’art. 70 c.p.i. al fine di assicurare che la concessione del brevetto sia seguita dalla concreta attuazione dello stesso.
Lo scopo è quello di dare modo alla collettività di fruirne, utilizzandolo altresì da base per lo sviluppo di nuova tecnologia.
Se però un’invenzione non viene attuata, viene meno la possibilità che altri traggano spunto da essa per conseguire nuovi brevetti e, in sostanza, far progredire la tecnica; ecco perché decorsi tre anni dalla data di rilascio di un brevetto, o quattro dalla data di deposito della domanda, può essere concessa una licenza obbligatoria relativamente al brevetto in oggetto.
In sostanza, in assenza di attuazione qualunque interessato che ne faccia richiesta può ottenere la licenza obbligatoria per lo sfruttamento dell’invenzione oggetto del brevetto non attuato. Una volta ottenuta la licenza obbligatoria, si è comunque tenuti ad attuare l’invenzione entro i successivi due anni, decorsi inutilmente i quali, il brevetto decade definitivamente.
Precisiamo che la licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione e’ dovuta a cause indipendenti dalla volonta’ del titolare del brevetto. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari.
Tutto ciò considerato, quando si deposita una domanda di brevetto è opportuno valutare preventivamente se si possiedono o meno le risorse per l’attuazione dell’invenzione e, in caso negativo, cercare subito di individuare possibili entità economiche a cui concederlo in licenza prima che ciò diventi obbligatorio.
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