Domande frequenti
MARCHI
- Come si ottiene la registrazione di un marchio?
Per registrare un marchio occorre anzitutto decidere se depositarne uno esclusivamente verbale (ossia costituito solo da parole) oppure figurativo (ovvero da parole+grafica/logo).
Poi bisogna individuare la/e classe/i di prodotti/servizi entro cui registrare il marchio, tenendo possibilmente conto non solo degli attuali prodotti/servizi ma anche delle eventuali scelte future (è opportuno pensare agli sviluppi futuri perchè una domanda di marchio, una volta depositata, non può più essere modificata).
Infine bisogna stabilire l’estensione territoriale del marchio, ossia scegliere in quali Paesi far valere il marchio; in particolare, occorre scegliere se depositare un marchio Italiano (valido solo nel nostro Paese), oppure comunitario (valido in tutti i paesi dell’Unione Europea) o infine internazionale (scegliendo in quali Paesi farlo valere).
Prese queste decisioni, si può procedere con la nostra comoda piattaforma.
- Quanto tempo trascorre tra la domanda di marchio e la sua registrazione?
Quando all’Ufficio ricevente (UIBM in caso di marchio nazionale, UAMI in caso di marchio comunitario, WIPO per un marchio internazionale) perviene una domanda di marchio, comincia la fase di esame che può durare da alcuni mesi ad oltre un anno. Durante questa fase vengono esaminati i requisiti minimi e formali ed alla fine il marchio viene registrato (o respinto).
- È obbligatoria la ricerca di anteriorità prima di depositare un marchio?
No, non lo è…però è decisamente consigliabile. Una ricerca di anteriorità è finalizzata a verificare se esista già un marchio identico ( ricerca di identità ) o simile (ricerca di similitudine) a quello che si intende registrare nella medesima classe. Non facendola, aumentano considerevolmente le probabilità di ricevere opposizioni, diffide, azioni giudiziarie, richieste di risarcimento ecc.
- Esistono delle banche dati dei marchi registrati gratuite?
Di norma quasi tutti gli Uffici Brevetti e Marchi dei vari Paesi dispongono di banche dati online gratuitamente consultabili; a titolo di esempio all’interno dei seguenti siti ci sono delle sezioni nelle quali è possibile effettuare delle ricerche gratuite fra i marchi registrati in quel determinato Ufficio:
▪ Marchi Italiani: http://www.uibm.gov.it
▪ Marchi Comunitari. http://www.oami.eu.int
▪ Marchi Internazionali: http://www.wipo.int
- È obbligatorio avvalersi di un rappresentante per registrare un marchio?
No, non lo è…però bisogna sapere che la procedura può risultare burocraticamente complessa nonché molto dispendiosa in termini di tempo se la si conduce autonomamente; principalmente, occorre procurarsi la domanda di marchio e compilarla correttamente, pagare le previste tasse-diritti-bolli ed infine presentare il tutto presso gli uffici preposti. Un rappresentante provvede invece a tutto in piena autonomia.
- Chi può registrare un marchio?
L’intestatario di un marchio può essere sia una persona fisica che una persona giuridica; se supponiamo si tratti di una persona fisica (es. Mario Rossi), costui diventerà il titolare di tutti i diritti sul marchio che andrà a registrare, mentre se si tratta di una persona giuridica (es. l’azienda “Melodia”), sarà lei a diventare la titolare esclusiva di tutti i diritti legati al marchio. E’ possibile inoltre che la titolarità di un marchio sia condivisa tra più soggetti, i quali saranno contitolari del marchio ciascuno nella misura della percentuale di partecipazione indicata nella domanda di registrazione.
- È necessario costituire un’impresa per registrare un marchio?
No, non lo è…un marchio può anche essere registrato da una persona fisica (es. Mario Rossi) il quale diventerà il titolare di tutti i diritti sul marchio.
- È possibile modificare l’immagine/logo del marchio dopo averlo depositato?
Occorre distinguere due casi:
- il marchio non è stato registrato e si trova ancora allo stato di domanda;
- il marchio è registrato.
Nel caso 1) è possibile effettuare solo piccole modifiche (cioè non sostanziali), mentre nel caso 2) è invece impossibile apportare qualsiasi modifica
- È possibile aggiungere un’immagine/logo ad un marchio già depositato/registrato?
No, non è possibile.
- È possibile aggiungere una o più classi ad un marchio già depositato/registrato?
No, non è possibile; è questo il motivo per cui nel momento in cui si decide di depositare una domanda di marchio è opportuno pensare in anticipo ai possibili sviluppi futuri che lo stesso potrà avere, ed eventualmente prevedere in fase di deposito del marchio l’inclusione di ulteriori prodotti o servizi
- Quali requisiti deve avere un marchio per poter essere registrato?
La legge richiede che un segno possa essere validamente registrato come marchio nel caso in cui sia dotato di:
• novità, ossia non sia confondibile con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali);
• distintività, ossia consenta al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice;
• liceità, ovvero la non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, la non idoneità a trarre in inganno i consumatori sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.
- Quanto dura un marchio?
Un marchio dura 10 anni a partire dalla data di deposito della relativa domanda di registrazione; al termine dei 10 anni si può decidere se rinnovarlo per ulteriori 10 anni o meno. Il rinnovo di un marchio può essere fatto un numero indefinito di volte.
- Qual è la differenza tra i simboli ® e TM?
La differenza è che il simbolo TM è l’acronimo di TradeMark ed indica che il marchio sul quale è apposto è stato depositato ma non è stato ancora registrato; il simbolo ® indica invece che il marchio sul quale è apposto è stato registrato. In conseguenza di ciò, per poter apporre accanto ad un marchio il simbolo ® bisogna attendere che questo venga effettivamente registrato.
- Si può registrare un marchio mondiale?
Un marchio valido in tutto il mondo non esiste; è possibile invece ricorrere al “marchio internazionale” mediante il quale scegliere in QUANTI e QUALI Paesi far valere il proprio marchio.
- Posso registrare un marchio a livello nazionale e poi decidere di estenderlo a livello comunitario?
Sì, posso registrare oggi un marchio a livello nazionale e poi entro 6 mesi decidere di estenderlo a livello comunitario; in questo modo potrò rivendicare la priorità cioè la data di deposito comunitario retroagisce a quella del deposito nazionale.
- Che differenza c’è tra un marchio verbale ed un marchio figurativo?
Il marchio verbale consiste in una dicitura semplicemente digitata su una tastiera, ossia del tutto priva di caratteri personalizzati, colori, grafica e/o logo; si tratta quindi di una scritta senza alcuna componente grafica.
Il marchio è figurativo quando invece possiede una grafica personalizzata e/o dei caratteri di fantasia e/o dei colori e/o un logo.
- Che uso posso fare di un marchio?
Una volta depositata una domanda di marchio in una o più classi si può utilizzare il marchio apponendolo su un prodotto, oppure per identificare un servizio, o ancora come nome d’impresa, o per dare il nome ad un evento, insomma a tutto ciò che è incluso nella/e classe/i scelte.
- Quali i segreti per un buon marchio?
La regola più efficace è quella di sforzarsi per creare un marchio di fantasia; un marchio composto da una parola di fantasia, ovvero da una parola che non ha nessun significato reale, è facilmente registrabile perché dotato di spiccata originalità. Un marchio che allude ad una o più caratteristiche del prodotto (ad esempio un aggettivo), non possiede alcuna originalità e rende il marchio molto “ debole ”, inoltre è molto più probabile che esista già. In alcuni Paesi, addirittura, non è registrabile in quanto troppo generico e meramente descrittivo.
- Quanto costa registrare un marchio?
I costi variano da Paese a Paese e comprendono diverse voci (tasse, diritti e bolli); nel caso si provveda in totale autonomia, i costi vivi ammontano a qualche centinaio di euro per un marchio nazionale, un migliaio per un marchio comunitario (valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea) e qualche migliaio per un marchio internazionale (dipende da quanti e quali Paesi si designano). Qualora un professionista provveda a tutto (come nel caso dei servizi offerti su questo sito), alle somme indicate occorre aggiungere il suo compenso (cliccare sul pulsante “costi” accanto a ciascuno dei nostri servizi).
- Come posso sfruttare economicamente un marchio?
Un marchio può essere ceduto oppure concesso in licenza . La cessione consiste nel trasferimento permanente (dietro compenso) della titolarità del marchio ad un’altra persona. Nella concessione in licenza, si rimane titolari del marchio ma si concede ad altri la possibilità di utilizzare il marchio dietro pagamento di royalties (cioè di percentuali su ogni pezzo venduto).
- Cosa fare in caso di copia o contraffazione del marchio?
Sinteticamente, nella contraffazione di un marchio un primo passo consiste solitamente nell’invio di una lettera di diffida al presunto contraffattore; un approccio più aggressivo prevede invece l’avvio diretto di un’azione legale. Si può anche agire penalmente ed ottenere dalle forze di polizia nazionali una perquisizione e/o un sequestro. Qualunque azione si intraprenda, questa deve comunque sempre partire dal titolare del marchio violato e non avviene mai d’ufficio da parte dell’ente che ha concesso il marchio (ad esempio UIBM).
- Posso impedire che prodotti contraffatti vengano importati in Italia?
In Italia il titolare di un marchio può impedire l’importazione di beni sospetti di contraffazione, disponendo il blocco delle merci sospette alle frontiere comunitarie ( blocco alla dogana ). Il titolare del marchio ha diritto ad essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce contraffatta e può avviare anche un’azione civile, qualora lo ritenga opportuno, nei confronti del destinatario finale.
BREVETTI
- Che cosa si può brevettare?
Affinché un’invenzione sia brevettabile, deve soddisfare i seguenti requisiti:
◦ abbia come oggetto una materia brevettabile (sono escluse “le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni”)
◦ sia nuova (non deve esistere nulla di simile in nessuna parte del mondo)
◦ implichi un’attività inventiva (non deve cioè essere ovvia)
◦ possa avere un’applicazione industriale
◦ sia descritta in modo chiaro e completo nella domanda di brevetto
- Posso brevettare un’idea?
No, una semplice idea non è in alcun modo brevettabile; si brevetta sempre un’esecuzione ben precisa.
- Se un oggetto è stato brevettato solo all’estero, posso brevettarlo in Italia?
No, non è possibile. Uno dei requisiti essenziali di un brevetto è che sia nuovo, ossia non deve esistere nulla di simile in nessuna parte del mondo. Ciò implica ad esempio, che se un oggetto è stato brevettato solo in Giappone, sarà possibile produrne e commercializzarne uno uguale in Italia, ma non sarà possibile brevettarlo.
- È vero che basta modificare un particolare perché altri copino un brevetto?
Non è vero, se un brevetto è ben rivendicato allora è tutelabile efficacemente. Redigere delle buone rivendicazioni non è però facile, meglio affidarsi a dei professionisti. Ad esempio, realizzare un qualcosa in un diverso materiale o con una forma leggermente diversa, non consente ad un terzo di realizzare liberamente il vostro brevetto; occorre che introduca degli elementi innovativi.
- Esistono delle banche dati dei brevetti registrati gratuite?
Premettendo che quando si effettua una ricerca occorre esaminare i brevetti già registrati in tutto il mondo (un’invenzione dev’essere nuova in senso assoluto, ossia non deve esistere nulla di simile in nessuna parte del mondo), le banche dati online gratuite più complete sono:
◦ Espacenet – è il database fornito gratuitamente dall’EPO per effettuare una ricerca in ambito internazionale;
◦ Google Patents – attinge ad un database di oltre 7 milioni di brevetti.
- Posso brevettare un software?
La materia è un po’ complessa poiché in Italia i software in quanto tali non sono brevettabili; per tutelare il software è però possibile ricorrere al diritto d’autore, a condizione però che il software sia originale ovvero sia il risultato di una creazione intellettuale dell’autore. La protezione è relativa al programma espresso in forma sorgente, al relativo output (suoni, parole o immagini) nonché alle interfacce con l’utente (insieme di immagini grafiche, messaggi e suoni).
- Quanto costa un brevetto?
I costi variano da Paese a Paese e comprendono diverse voci (tasse, diritti e bolli); nel caso si provveda in totale autonomia, i costi vivi ammontano a qualche centinaio di euro. Se invece (com’è consigliabile) vi affidate ad un professionista (che provvede alla relazione descrittiva, ai disegni, alle rivendicazioni, alla domanda, alle comunicazioni con gli enti preposti e con eventuali corrispondenti esteri), occorre considerare una spesa totale di circa 2500-3500 euro. Una volta che un brevetto viene concesso dall’ufficio competente, occorre poi pagare le tasse annuali di mantenimento in vita (la gestione delle scadenze è solitamente garantita dalla studio che ha curato la pratica).
- Cosa scrivere in un brevetto?
Un brevetto è strutturato in modo simile in tutto il mondo e comprende una descrizione, una o più rivendicazioni ed i disegni. La descrizione di un’invenzione ne deve illustrare dettagliatamente i contenuti, in modo tale da permettere ad una persona esperta di quel settore di ricostruire e mettere in pratica l’invenzione basandosi esclusivamente su tale descrizione. Solitamente comprende anche un’introduzione in cui si esamina la “tecnica nota” e se ne evidenziano gli eventuali limiti.
Le rivendicazioni elencano tutti gli elementi nuovi dell’invenzione, determinando l’ambito della tutela di un brevetto. Le rivendicazioni hanno un ruolo fondamentale in un brevetto, in quanto una loro imprecisa formulazione può determinare l’inutilità di un brevetto, rendendolo facile da eludere.
I disegni aiutano ad illustrare alcune caratteristiche dell’invenzione indicate nella descrizione, rendendo “visibile” l’invenzione stessa. Tuttavia, se l’invenzione ha come oggetto un procedimento, i disegni non sono, di norma, richiesti.
- Per brevettare un’invenzione è necessario costruire un prototipo?
No, sono sufficienti dei disegni che illustrino dettagliatamente l’invenzione oggetto di brevetto. Ciò implica che non è necessario verificare che l’oggetto funzioni, basta solo averlo definito dettagliatamente sulla carta.
- Che significa “vendere un brevetto”?
Significa cederne la titolarità, ossia trasferire definitivamente la titolarità del brevetto ad un’altra persona. La cessione origina un ricavo sotto forma di pagamento unico e definitivo.
- Che significa “concedere in licenza di un brevetto”?
La concessione in licenza di un brevetto, consente di ricevere delle retribuzioni (di solito si tratta di percentuali su ogni pezzo venduto, note anche come royalty) a fronte dell’autorizzazione all’utilizzo del brevetto. La concessione di una licenza può essere molto valida dal punto di vista economico.
DESIGN
- Cos’è un modello di design?
Un modello di design serve a tutelare l’aspetto esteriore di un prodotto; possono costituire oggetto di registrazione l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte (ad esempio le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali del prodotto, del suo ornamento), con l’unica condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale. In piena era digitale, la protezione si sta gradualmente estendendo anche ad una serie di altri prodotti come gli elaboratori elettronici e gli apparecchi audiovisivi nonché le loro icone ed immagini.
- Cosa succede se divulgo il design prima di averlo registrato?
Se volete proteggere il vostro design attraverso la sua registrazione, è assolutamente necessario che lo manteniate segreto; questo perché uno dei principali requisiti da soddisfare per poter ottenere la registrazione è che un modello di design sia nuovo.
- Quanto costa registrare un design?
I costi variano da Paese a Paese e comprendono diverse voci (tasse, diritti e bolli); nel caso si provveda in totale autonomia, i costi vivi ammontano ad un centinaio di euro per la registrazione nazionale di un solo disegno, ed a circa 400 euro per un deposito comunitario.
Gli importi lievitano leggermente se vengono registrati più disegni con un’unica domanda (esiste questa possibilità anche se i disegni devono appartenere tutti alla stessa classe).
Nel caso ci si affidi ad un professionista (il quale provvede a tutto), i detti costi dovranno ovviamente prevedere anche il suo compenso.
- Cosa fare quando un modello di design viene imitato o copiato?
Per prima cosa, è opportuno mandare una lettera di diffida al presunto contraffattore, informandolo della supposta esistenza di un conflitto fra il proprio design e quello da lui usato.
Nel caso in cui la violazione si ritenga intenzionale e si conosca il luogo in cui è stata esercitata, si può ottenere che l’autorità giudiziaria o di polizia perquisisca i locali dell’impresa o della persona sospettata della violazione, procedendo in seguito all’eventuale sequestro delle merci contraffatte.
- Posso impedire che prodotti contraffatti vengano importati in Italia?
In Italia il titolare di un disegno o modello può impedire l’importazione di beni sospetti di contraffazione, disponendo il blocco delle merci sospette alle frontiere comunitarie (blocco alla dogana).
Il titolare del disegno o modello ha diritto ad essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce contraffatta e può avviare anche un’azione civile, qualora lo ritenga opportuno, nei confronti del destinatario finale.
DIRITTO D’AUTORE
- Cosa significa copyright?
Copyright significa “diritto d’autore” per il quale non bisogna fare nulla per attivarlo, nasce con la creazione dell’opera.
- Quali diritti ha l’autore dell’opera?
Con la creazione dell’opera, l’autore matura dei diritti morali ed economici. I diritti economici possono essere ceduti mentre i diritti morali sono assicurati dalla legge e si conservano anche dopo un’eventuale cessione dei diritti di utilizzazione economica.
- In cosa consistono i diritti morali?
I principali diritti morali sono:
◦ il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);
◦ il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore);
◦ il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera
- In cosa consistono i diritti economici?
I diritti economici sono:
◦ il diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo;
◦ il diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera: cioè il diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate;
◦ il diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
◦ il diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera;
◦ il diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale.
- Chi è il titolare dei diritti?
Il titolare di tutti i diritti connessi all’opera, è l’autore della stessa. I diritti morali non sono cedibili, mentre quelli patrimoniali possono essere ceduti o trasmessi in tutte le forme ed i modi consentiti dalla legge.
- Quanto dura la tutela del diritto d’autore?
I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.
- Le fotografie sono tutelate dal diritto d’autore?
Anche le fotografie sono tutelate dalla legge sul diritto d’autore; essa le classifica in tre diverse categorie:
◦ le opere fotografiche, ossia quelle dotate di carattere creativo (hanno tutti i diritti sull’opera previsti dal diritto d’autore)
◦ le semplici fotografie, definite come “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico o con processo analogo”, che godono invece di una serie di diritti “minori”
◦ le riproduzioni fotografiche, ossia le mere riproduzioni di scritti, documenti, carte d’affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili (sono invece libere e non garantiscono alcun compenso o tutela all’autore delle stesse)