qualche chiarimento
________
AGGIORNATO IL 08/08/2022
Circa il “cos’è un format” ci limitiamo a dire che si tratta di un programma televisivo che si struttura e si sviluppa attraverso un ben definito procedimento. Circa invece la sua tutela e protezione, diciamo che pur mancando una normativa specifica è senz’altro possibile registrare un format di una trasmissione televisiva.
Tale forma espressiva è tutelata con la disciplina prevista per il diritto d’autore; la procedura avviene presso la SIAE ma solo se sussistono determinati requisititi. Difatti, ai fini della tutela, il format deve presentare i seguenti elementi identificativi:
- titolo;
- struttura narrativa di base;
- apparato scenico e personaggi fissi (fonte SIAE).
Precisiamo questo concetto: non è possibile chiedere la copertura del diritto d’autore per un tema generico (ossia una semplice “idea” di trasmissione), bensì deve essere ben preciso e possedere i requisiti dell’originalità e della creatività. Il programma deve cioè essere unico nel suo genere e prevedere l’elaborazione di uno specifico tema che possa in qualche modo caratterizzarlo. Tale programma deve avere ad esempio una ben precisa struttura, delle fasi ben definite (ad esempio caratterizzate da una sequenza di fasi ben precisa), una scenografia unica e studiata nei minimi dettagli etc.
Ci sono delle trasmissioni che hanno fatto del loro format un evento unico conosciuto nel mondo quali ad esempio “Chi vuol essere milionario”, “xFactor” e molte altre. Ciò in perfetta sintonia con il principio del diritto d’autore secondo il quale non vengono protette le semplici idee ma la loro forma espressiva, qualcosa di concreto e ben definito in ogni dettaglio.
Citiamo il caso oggetto di una recente sentenza, in cui un soggetto rivendicava la paternità del format di una trasmissione televisiva. Il Tribunale di Roma in quell’occasione precisava che «in assenza di una definizione normativa del concetto di format, cioè della c.d. idea base di programma televisivo….ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma».
La richiesta veniva pertanto respinta, poi veniva appellata e confermata anche dalla Suprema Corte di Cassazione che tra l’altro, in quell’occasione, fece propria la definizione della SIAE sopracitata introducendo inoltre il concetto della “descrizione”: un format televisivo, per essere tutelato deve prevedere uno schema di programma destinato ad una produzione televisiva seriale accompagnato però anche da una sintetica descrizione.
Un’altra ancor più recente sentenza ha riguardato il programma televisivo “Amici” condotto dalla De Filippi accusato di essere il plagio di un altro programma simile. La Suprema Corte ha escluso che il programma televisivo “Amici” sia il plagio di quest’altro programma perchè la sola scrittura del format non basta per ottenere la tutela del diritto d’autore per le opere dell’ingegno poichè (viene ancora ribadito che occorre qualcosa in più) è necessario che ci sia (in questo caso) “un apparato scenico e personaggi fissi”.
Vedi anche:
-
- che significa il SIMBOLO R
- REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE
registra un marchio ONLINE ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi