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caratteristiche e differenze principali

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AGGIORNATO IL 02/05/2022

Il “marchio di certificazione” dell’Unione Europea è un marchio “idoneo a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati” (fonte EUIPO).

In altri termini i marchi di certificazione dovranno essere idonei a distinguere i prodotti/servizi relativamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione del servizio, la qualità, la precisione o ad altre caratteristiche. Tali caratteristiche dovranno essere contrapposte a quelle dei prodotti e servizi non certificati.

Esso pertanto garantisce che i prodotti/servizi contraddistinti dal marchio siano conformi alle prescrizioni definite nel regolamento d’uso dello stesso, e siano controllati sotto la diretta responsabilità del titolare del marchio di certificazione, a prescindere dalle generalità dell’impresa produttrice dei prodotti/servizi.

Il marchio di certificazione potrà essere depositato da ogni persona, ente, istituzione, organismo e autorità, purché non svolga un’attività che comporti la fornitura di prodotti/servizi del tipo certificato. Per chiarire, la nuova tipologia di marchio potrà essere registrata dai quei soggetti che hanno come scopo proprio la certificazione di prodotti/servizi, ovverosia che svolgano la funzione di verificare che i prodotti o servizi cui il marchio è associato rispettino certi standard e non, invece, da chi produca direttamente tali prodotti o servizi.

È questa una delle principali differenze con il “marchio collettivo” con cui il marchio di certificazione condivide una certa somiglianza; ciò implica che, in alcuni casi, i due tipi di marchio si possono effettivamente sovrapporre, anche se ci sono delle ulteriori differenze:

  • il titolare del marchio certifica sotto la sua diretta responsabilità che i prodotti/servizi soddisfano talune caratteristiche definite nel regolamento d’uso;
  • non possono essere registrati come marchi di certificazione segni idonei a distinguere i prodotti o i servizi relativamente alla provenienza geografica dei medesimi.

Vedi anche:

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quando è consentita

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AGGIORNATO IL 13/05/2024

Come regola generale la legge proibisce la registrazione di un marchio costituito unicamente da riferimenti geografici (ne abbiamo parlato in questo articolo); esiste però un’eccezione valida solo nel caso si voglia registrare un marchio comunitario.

La registrazione di una denominazione geografica come marchio nell’Unione Europea è infatti consentita solo nel caso in cui tale denominazione non sia nota presso il pubblico interessato o, quantomeno, sia sconosciuta come designazione di un luogo geografico.

Lo ha stabilito il Tribunale dell’Unione Europea con una recente sentenza di rilevante importanza, la quale ha sostanzialmente confermato che è consentita la registrazione come marchio di una denominazione geografica SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui non sia conosciuta nel mercato di riferimento o, quantomeno, sia sconosciuta come designazione di un luogo geografico.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha cioè annullato la decisione dell’EUIPO con la quale quest’ultimo aveva rifiutato una domanda di marchio comunitario, basata sul nome di una località geografica.

Il caso riguardava la casa produttrice titolare del marchio DEVIN: infatti non tutti sanno che Devin è anche una località termale bulgara. L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva dichiarato la nullità del marchio in questione, in quanto privo di distintività, essendo un’indicazione della provenienza geografica del prodotto.

L’EUIPO non aveva però dimostrato la notorietà come denominazione geografica (presso il pubblico interessato) del marchio DEVIN: pertanto il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la decisione dell’EUIPO, ribadendo la mancanza di notorietà al di fuori del territorio bulgaro della cittadina in questione.

Ricordiamo che la legge richiede che un segno possa essere validamente registrato come marchio nel caso in cui sia dotato di:

  • Novità, ossia non sia confondibile con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali);
  • Distintività, ossia consenta al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice;
  • Liceità, ovvero la non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, la non idoneità di trarre in inganno i consumatori sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi (ne abbiamo parlato qui).

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