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è partita la I^ edizione di “designeuropa award”

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concorso disegni-modelliIl concorso “DesignEuropa Award” – I^ Edizione, indetto dall’UAMIè rivolto a tutti i soggetti, imprese e/o persone fisiche, che siano titolari di un disegno o modello comunitario già registrato.

E’ possibile inviare la domanda attraverso il sito dell’UAMI a partire dal 1 febbraio 2016. Per la premiazione è stata scelta non a caso l’Italia, più precisamente la cerimonia si terrà a Milano nel mese di dicembre 2016.

I premi DesignEuropa saranno suddivisi in tre categorie:

  1. industria (imprese con più di 50 dipendenti e oltre 10 milioni EURO di fatturato);
  2. piccole imprese e imprese emergenti (imprese con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni EURO di fatturato, oppure società costituite dopo il 1° gennaio 2013);
  3. premio speciale alla carriera.

Di seguito la pagina web dedicata all’evento, nella quale sarà inserito il link per la presentazione della domanda:
https://oami.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/news/-/action/view/2572553

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L’iter completo dal deposito alla registrazione

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AGGIORNATO IL 31/05/2021

iter registrazione marchioQuando si desidera registrare un marchio si comincia col depositare una domanda di registrazione; se si tratta di un marchio nazionale la domanda dev’essere presentata presso una qualsiasi Camera di Commercio (oppure avvalendosi del nostro servizio), mentre se si tratta di un marchio comunitario la domanda dev’essere presentata presso l’EUIPO (oppure avvalendosi del nostro servizio).

Quando l’Ufficio riceve la domanda, viene attribuito un numero di deposito; quel numero identifica il marchio (sia la parte grafica che verbale), le classi designate, il titolare ed, in genere, tutte le informazioni legate al marchio in questione. Da quel momento in poi il marchio può considerarsi depositato e potrà essere utilizzato con il simbolo TM (TM) da apporre accanto al marchio (ne abbiamo parlato qui).

A quel punto comincia l’esame della domanda da parte dell’UIBM o dell’EUIPO a seconda che si tratti di marchio italiano o comunitario; il controllo iniziale è di tipo formale, viene cioè verificato che siano state pagate le tasse in maniera corretta, che la documentazione presentata sia quella giusta, che il marchio possegga i requisiti minimi ecc.

Nel solo caso del marchio comunitario, l’EUIPO controlla anche se esistono marchi anteriori confondibili e, nel caso, li avvisa della vostra intenzione di registrare quel determinato marchio, al fine di dargli la possibilità di presentare un’eventuale opposizione. Attenzione, nel caso emergano similitudini l’EUIPO non rifiuta d’ufficio la vostra domanda di registrazione del marchio, bensì si limita ad avvisare il titolare del marchio preesistente individuato.

Questa fase dura diversi mesi al termine dei quali si conclude l’iter burocratico e, in caso di assenza di impedimenti o anche di opposizioni, il marchio viene registrato. Solo a quel punto il marchio può considerarsi registrato.

Quando il marchio diventa registrato potrà utilizzarsi con la R cerchiata ® da apporre accanto al marchio e avrà una validità di 10 anni a partire dalla data di deposito, al termine dei quali il titolare potrà decidere se rinnovarlo o meno (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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AGGIORNATO IL 21/03/2022

Le fatture ingannevoli per la presunta registrazione di un marchio, disegno o brevetto sono in forte aumento; la probabilità di ricevere una fattura con la richiesta di denaro è ormai una quasi-certezza. Torniamo pertanto per l’ennesima volta sull’argomento (ne abbiamo già parlato qui, qui e qui) con la speranza che il fenomeno regredisca grazie alla conoscenza della sua natura di “truffa”. 

Per fortuna anche l’Antitrust è intervenuta a supporto con un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende, affinchè esse siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Esistono delle società che nascono utilizzando ragioni-sociali volutamente ambigue (ossia confondibili con i nomi ufficiali degli Organi effettivamente preposti), poi attingono i nominativi ed i riferimenti dei titolari di marchi e brevetti dalle banche dati pubbliche, ed infine inviano comunicazioni a tappeto nelle quali vengono richieste delle somme di denaro per l’apparente registrazione del brevetto o del marchio.

In realtà, a ben guardare, queste società propongono quasi sempre di pubblicare il marchio in una propria banca dati, giustificando così la richiesta di denaro. Il trucco è quello di far sembrare la comunicazione “vera” ed effettivamente proveniente da un organo ufficiale; nella moltitudine di comunicazioni inviate, qualcuno casca sempre nella rete dei truffatori. Questi ultimi giocano sempre su questi elementi:

  • un nome ambiguo e confondibile con quello di Organismi ufficiali
  • riferimenti precisi al marchio o brevetto (reperibili su banche dati gratuite)
  • riferimenti precisi al titolare (reperibili anche questi su banche dati gratuite)
  • una lingua spesso diversa dalla propria così da rendere più difficile la comprensione della comunicazione

L’ignaro destinatario della comunicazione, si limita spesso a verificare soltanto la rispondenza dei dati citati, dopodiché essendo consapevole di aver presentato una domanda di registrazione di un marchio o brevetto, paga. Per chi dovesse ricevere una comunicazione dubbia, i suggerimenti sono:

  • rivolgersi ad uno Studio specializzato e sottoporre la comunicazione;
  • guardare il nome della società che richiede il pagamento e ricordare che gli unici Organismi ufficiali dai quali possono potenzialmente arrivare delle comunicazioni sono:
  1. In Italia,l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), con sede a Roma.
  2. Nell’Unione Europea, l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI o OAMI), con sede ad Alicante (Spagna).
  3. Per i marchi internazionali, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO), con sede a Ginevra (Svizzera).
  4. Per i Paesi esteri, i rispettivi uffici marchi.

Vedi anche:

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sono la stessa cosa?

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AGGIORNATO IL 21/12/2020

confronto marchio-ragione socialeCerchiamo di chiarire la differenza tra la “ragione sociale” di una ditta ed un “marchio” perchè talvolta accade che il termine marchio venga utilizzato in maniera impropria, cioè per indicare altri segni distintivi quali ad esempio il nome di una ditta.

La denominazione o ragione sociale indica il nome sotto cui un’impresa svolge la propria attività, mentre il marchio è il segno distintivo scelto per identificare l’impresa stessa o i suoi prodotti e servizi, con lo scopo quindi di differenziarli da quelli di altre imprese.

Per completezza precisiamo che invece il nome di dominio, comunemente definito come indirizzo internet, è il segno telematico distintivo della denominazione/ragione sociale e/o dell’attività di una persona fisica o giuridica che veicola contenuti sulla Rete Internet a mezzo di un proprio spazio proprietario (ne abbiamo parlato qui).

Possiamo quindi rispondere alla frequente domanda
registrare la ragione sociale di un’impresa significa registrare il suo marchio?”
in maniera negativa, poiché “ragione sociale” e “marchio” sono due concetti differenti.

Iniziamo col dire che gli Uffici preposti alla ricezione delle domande sono differenti: per la “ragione sociale” si tratta dell’Ufficio del registro delle imprese mentre per il “marchio” c’è l’UIBM-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L’Ufficio del registro delle imprese esamina la domanda di registrazione del nome di un’impresa con criteri diversi da quelli utilizzati dall’UIBM.

Detto ciò, consideriamo il caso in cui l’Ufficio del registro delle imprese riceva una domanda per la registrazione di una ragione sociale uguale ad una preesistente. In questo caso l’Ufficio ricevente pone un veto e impone al titolare che si è iscritto nel registro delle imprese posteriormente, di modificare o integrare il nome dell’impresa.

Quando si verifica un caso analogo con riferimento invece ad un marchio, bisogna dire che l’UIBM (marchio nazionale) o l’EUIPO (marchio comunitario) non adottano nessun intervento d’ufficio, né invitano il depositante a cambiare marchio, pur in presenza di un identico marchio depositato anteriormente; ogni iniziativa eventualmente ostativa, è lasciata al titolare del marchio anteriore.

Vedi anche:

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che significa e chi può farlo

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AGGIORNATO IL 14/12/2020

rinnovo marchioUn marchio dura dieci anni ed è possibile rinnovarlo un numero infinito di volte; alla scadenza dei 10 anni, che decorrono dalla data di deposito della domanda, il suo proprietario può decidere di rinnovarlo per ulteriori 10 anni. Detta regola vale sia per marchi nazionali che comunitari ed internazionali.

La domanda di rinnovo può essere presentata solo dalla persona fisica o giuridica a cui è stato originariamente intestato il marchio o, in caso di cessione, dal suo avente causa. In presenza di più titolari, il marchio può essere rinnovato anche da uno solo di questi.

Con la cessione del marchio il  titolare cede la proprietà del suo marchio ad altro soggetto, che ne diventa il nuovo proprietario; ciò significa che se il marchio è stato ceduto nel corso dei precedenti 10 anni, il soggetto che effettuerà il rinnovo sarà colui che l’ha acquistato.

In quest’ultimo caso la cessione deve risultare da una valida trascrizione per essere efficace; “trascrizione” significa che bisogna annotare il cambiamento di titolarità nei registri dell’UIBM in caso di marchio nazionale, oppure EUIPO o WIPO a seconda che il marchio sia comunitario o internazionale. 

Se un marchio non viene rinnovato alla sua scadenza, esso decade e diventa di pubblico dominio cioè chiunque può utilizzarlo liberamente. In quest’ultima ipotesi il marchio, per poter essere nuovamente registrato, necessita obbligatoriamente di un periodo di tempo di almeno 2 anni per riacquistare il requisito della novità (ne abbiamo parlato qui). Pertanto il rinnovo di un marchio non è obbligatorio ma è praticamente necessario se il marchio in questione viene ancora utilizzato o si intende continuare ad impiegarlo in futuro.

La domanda di rinnovo va presentata presso l’UIBM se si tratta di marchio nazionale o presso l’EUIPO se si tratta di marchio comunitario e deve essere effettuata nei 12 mesi antecedenti la scadenza del marchio. Tale domanda deve essere accompagnata dal pagamento di una tassa. È comunque ammesso il rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, dietro pagamento di una tassa supplementare.

Vedi anche:

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cosa specificare in ogni classe

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classi registrazione marchiNel 2012 è stato chiarito che nel deposito di una domanda di registrazione marchio, è necessario specificare con chiarezza e precisione i prodotti/servizi da associare ad un marchio. Questo concetto è molto importante ed è stato parzialmente trattato in questo articolo.

Chiariamo meglio il concetto: prima di questa sentenza del 2012, si associava un marchio ad un’intera classe inserendo spesso la dicitura “tutta la classe” per comprenderne tutti i prodotti/servizi che ne facevano parte. Ora invece nella domanda di registrazione marchio dovranno essere indicati e specificati tutti i prodotti e servizi che ne fanno parte e che si intende associare al marchio.

Ciò significa che se il proprio marchio verrà utilizzato solo per alcuni prodotti/servizi di una determinata classe, gli altri dovranno essere scartati. In definitiva non è sufficiente scegliere la classe, bensì per ciascuna il richiedente deve elencare singolarmente tutti i prodotti/servizi che verranno contraddistinti dal marchio che si sta registrando.

Quando parliamo di classi ricordiamo che facciamo riferimento alla Classificazione Internazionale dei prodotti e servizi, comunemente nota come Classificazione di Nizza, ossia un elenco dove vengono riportati tutti i prodotti e servizi che possono essere associati ad un marchio.

L’uso della Classificazione di Nizza è obbligatorio per

  • il deposito di marchi nazionali nei Paesi membri dell’Accordo di Nizza
  • per i marchi comunitari presso l’EUIPO 
  • per quelli internazionali presso la WIPO

Un soggetto che intende registrare un marchio deve designare una o più classi nelle quali far valere il marchio e deve avvalersi della Classificazione di Nizza. 

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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procedere semplicemente e velocemente

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AGGIORNATO IL 19/04/2021

registrazione marchioUn marchio è tutelabile dal momento in cui viene depositata la relativa domanda di registrazione; questo è il passo fondamentale da compiere per registrare un marchio. Per fare ciò è possibile avvalersi della nostra piattaforma online, nel qual caso si può procedere semplicemente  e velocemente all’acquisto del servizio di registrazione del marchio (nazionale o comunitario).

E’ possibile visualizzare il costo per la registrazione di un marchio entrando nella sezione REGISTRA MARCHIO presente in alto nella homepage del portale e subito dopo facendo click sul pulsante “costo marchio nazionale” o  “costo marchio comunitario“; come si potrà notare, detto costo si compone di una parte relativa al nostro onorario ed un’altra riguardante le tasse di deposito della domanda di registrazione del marchio. 

Dopo l’acquisto del servizio, è necessario trasmettere la lettera di incarico (offriamo 3 diverse modalità di trasmissione) con la quale si affida ad un nostro professionista abilitato l’incarico di depositare la domanda di registrazione del marchio. Il professionista indicato nella lettera di incarico, in qualità di mandatario, provvede a presentare la domanda di registrazione del marchio presso l’UIBM-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (in caso di marchio nazionale) o presso l’EUIPO-Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (in caso di marchio comunitario) ed a calcolare e pagare tutti gli oneri di deposito previsti.

La procedura di acquisto on line è molto semplice: vengono richiesti i dati di colui/coloro che diventerà/diventeranno il titolare/titolari del marchio, oltre a tutte le indicazioni relative al marchio che si intende registrare; occorrerà poi individuare la classe nella quale registrare il marchio e per fare ciò abbiamo predisposto una semplice casella vuota nella quale digitare il termine che identifica il prodotto/servizio per il quale verrà utilizzato il marchio. Dopo la digitazione verranno immediatamente suggeriti una serie di termini tra cui scegliere quello più idoneo, rispondente al proprio prodotto/servizio; sarà sufficiente cliccare su uno di essi per inserire nella domanda di marchio sia il termine scelto che la relativa classe. 

Evidenziamo che tutti i termini suggeriti sono prelevati dalla banca dati del sito Tmclass (gestito dall’EUIPO), che li mette a disposizione in maniera totalmente gratuita. Ne approfittiamo per ricordare che è possibile registrare un marchio in più classi, nel qual caso bisognerà pagare una piccola tassa aggiuntiva per ogni classe oltre la prima.

Al termine della procedura di compilazione viene visualizzato il riepilogo dei dati inseriti, si effettua il pagamento e si trasmette la lettera di incarico (come già detto sono 3 le diverse modalità di trasmissione che offriamo); nel corso delle successive 48h, il professionista indicato nella lettera di incarico effettua il deposito della domanda di marchio ed il calcolo e pagamento di tutti gli oneri previsti. A deposito avvenuto, vengono inviati per posta certificata sia il verbale di deposito che la fattura relativa all’importo pagato.

Il marchio ha validità di 10 anni a partire dalla data di deposito; allo scadere dei 10 anni si potrà decidere se rinnovarlo o meno per altri 10 anni. Trascorsi alcuni mesi dalla data di deposito, l’UIBM (in caso di marchio nazionale) o l’EUIPO (in caso di marchio comunitario) provvederanno ad emettere l’attestato di registrazione che verrà inoltrato al nostro professionista in qualità di rappresentante, il quale provvederà prontamente ad inoltrarlo al cliente.

Vedi anche:

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con l’ingresso nell’UE, il marchio comunitario sarà valido anche in Croazia

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Croazia nella UELa notizia è che la Croazia entra dall’ 1/7/2013 nell’Unione Europea e quindi a partire da questa data, tutti i nuovi marchi comunitari saranno validi anche in questo Paese. L’UE sarà quindi formata da 28 Paesi (non più 27) e quindi non sarà più necessario depositare una domanda di marchio separata per vedersi tutelati anche in Croazia.

Chi è già titolare di un marchio comunitario registrato, sarà automaticamente tutelato anche in Croazia senza che sia necessario far nulla o pagare tasse aggiuntive. Chi è in possesso di una domanda pendente depositata tra l’ 1/1/2013 ed il 30/6/2013 (cioè il suo marchio comunitario non è stato ancora registrato alla data dell’ 1/7/2013), è tuttavia esposto al rischio di opposizione da parte di titolari di marchio Croati.

I titolari di marchi Croati anteriori possono inoltre vietare l’uso di marchi comunitari nel loro territorio a due condizioni:

  1. qualora il marchio anteriore sia stato registrato, richiesto o acquisito in Croazia anteriormente alla data della sua adesione all’UE;
  2. il marchio anteriore sia stato acquisito in buona fede.

In tal caso, un marchio comunitario rimane valido per tutti gli Stati membri dell’UE ed il suo uso è vietato unicamente nel territorio Croato dove sussiste un marchio anteriore contrastante.

Ing. N. Marzulli

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