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E’ possibile registrarlo?

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Il legislatore ha stabilito che i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, non possono essere registrati come marchio d’impresa e sono pertanto nulli. In questa sede cerchiamo di comprendere quando la libertà di espressione può essere limitata a vantaggio dell’interesse superiore della collettività.

Sappiamo che possono essere oggetto di marchi d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche (purché siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui).

L’ordine pubblico è rappresentato dal complesso dei principi fondamentali dell’ordinamento interno in un determinato periodo storico. Per buon costume tradizionalmente si intende l’insieme di principi e regole radicati nel costume sociale sempre avendo come riferimento un determinato momento storico.

Toccherà al giudice valutare la contrarietà di un marchio d’impresa all’ordine pubblico o al buon costume. L’esaminatore esprimerà un giudizio di natura soggettiva cioè cercherà di capire come il marchio possa essere percepito da parte di un consumatore medio a contatto con il prodotto/servizio.

Proprio l’EUIPO in una direttiva esplicativa riguardante l’esame dei marchi ha precisato che i marchi contrari ai principi e ai valori fondamentali dell’ordine politico e sociale europeo e, in particolare, ai valori universali sui quali si fonda l’Unione Europea, sono quelli contrari alla dignità umana, alla libertà, all’uguaglianza, alla solidarietà e al principio di democrazia e dello stato di diritto, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Inoltre sempre l’EUIPO ha escluso la registrazione come marchi dell’Unione Europea di parole o frasi blasfeme, razziste, discriminatorie o offensive, ma solo se quel significato è chiaramente trasmesso dal marchio richiesto in modo da risultare inequivocabilmente contrario al buon costume.

Un caso eclatante che esemplifica quanto argomentato lo si ritrova in una recente sentenza del Tribunale dell’Unione Europea, il quale di fronte alla registrazione del marchio figurativo “La mafia se sienta a la mesa” (ovvero “La mafia si siede alla mensa”) da parte di una catena di ristoranti spagnoli, ne ha dichiarato l’illegittimità perchè contrario all’ordine pubblico e al buon costume in quanto la criminalità organizzata di stampo mafioso costituisce una minaccia.

L’elemento verbale del marchio in questione “la mafia”, richiama inequivocabilmente il nome dell’organizzazione criminale che risulta pertanto minaccioso ed offensivo. Il marchio contestato è di natura tale da ferire o offendere, non solo le vittime di detta organizzazione criminale e le loro famiglie, ma anche chiunque abbia un normale grado di sensibilità e tolleranza.

Fonte Euipo

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