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Necessaria la distintività

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Abbiamo già trattato l’argomento del marchio tridimensionale ossia di quei marchi che possono riguardare le forme dei prodotti e le loro confezioni. Va però sottolineato che, registrare un marchio tridimensionale, è possibile solo quando trattasi di forma non consueta, arbitraria o di fantasia (ne abbiamo parlato qui). 

Ribadiamo infatti che la caratteristica consiste proprio nel fatto che la forma possegga da sola un proprio carattere distintivo, significativamente peculiare e diverso dalle forme di settore analizzate. Ossia un consumatore deve essere in grado di associare un prodotto alla relativa azienda produttrice, alla sola vista della sua forma e senza il contributo del marchio o di ogni altra indicazione.

Spesso questo tipo di riconoscimento non è facile da ottenere come dimostra il caso della nota e antica azienda francese “Guerlain”, produttrice di profumi e cosmetici. In una sentenza il Tribunale dell’Unione Europea ha espresso parere favorevole circa la registrazione come marchio tridimensionale della forma del rossetto “Rouge G”, prodotto dalla prestigiosa azienda francese.

Secondo il Tribunale europeo, la forma del rossetto Guerlain possiede da sola un proprio carattere distintivo. L’iniziale richiesta era stata rifiutata dall’esaminatore Euipo e dalla Commissione dei ricorsi ma l’azienda francese non si è data per vinta e si è poi rivolta al Tribunale europeo. A detta del Tribunale europeo proprio l’elemento della forma costituisce quella distintività che necessita di avere un marchio tridimensionale per poter essere registrato: la stessa cioè risulta diversa e dissimile da quella che solitamente si trova sul mercato.

Un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve necessariamente allontanarsi in modo significativo dai consueti usi del settore interessato. Spesso, come nel caso di specie, non è facile ottenerne la registrazione e quindi l’attenzione verso il carattere distintivo costituisce un requisito imprescindibile.

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Precisazioni

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Il Tribunale dell’Unione Europea, in una recente sentenza, ha fornito alcuni chiarimenti circa le modalità con cui procedere in maniera corretta alla registrazione di un marchio di colore.

Il caso riguardava due marchi di colore registrati dalla Red Bull, entrambi poi dichiarati nulli. In quell’occasione il Tribunale dell’Unione Europea ha ribadito che un marchio di colore o con combinazioni di colore, per essere valido, deve rispondere ai requisiti di cui all’art. 4 del regolamento n. 207/2009 e pertanto:

  1. deve costituire un valido segno;
  2. tale segno deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica;
  3. il segno medesimo deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese.

Secondo il Tribunale dell’Unione Europea la “semplice giustapposizione di due o più colori designati in modo astratto e senza contorni” non rispetta i criteri di costanza e precisione propri del marchio di colore.

Conosciamo bene l’importanza del colore in un marchio: un colore dona identità ad un marchio facilitandone la riconoscibilità. C’è un legame molto stretto tra brand e colore, da valutare con ponderazione in quanto rappresenta un elemento aggiuntivo di fondamentale importanza.

Psicologicamente, un consumatore che si trova di fronte ad un marchio, lo memorizza prima visivamente e, solo in un secondo momento, verbalmente. Un utente percepisce all’istante il colore di un prodotto e lo associa subito alla relativa marca prima ancora di averne letto il nome. Il colore può dunque conferire un’efficacissima distintività e caratterizzazione ad un prodotto (ne abbiamo parlato qui).

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