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Cosa sapere prima di registrare un marchio

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AGGIORNATO IL 28/08/2023

Diciamo subito che una volta registrato un marchio non è possibile aggiungere nuove classi di prodotti/servizi o integrare quelle originariamente indicate con nuove voci. Pertanto, prima di depositare un marchio è importante avere le idee ben chiare: è opportuno pensare anche ai possibili sviluppi futuri dell’attività in riguardo ai prodotti/servizi che il marchio contraddistinguerà.

Chiariamo con un esempio: il marchio che si sta registrando riguarda il settore abbigliamento e quindi si cercherà la classe corrispondente, però in futuro quello stesso marchio potrebbe contraddistinguere anche la vendita di “borse”. Quindi, tenendo conto che non si possono aggiungere classi ad un marchio già registrato, è opportuno scegliere in fase di deposito anche la classe relativa alle “borse”.

Se invece si avrà la necessità di ampliare la tutela dopo il deposito, bisognerà depositare ex novo un’altra domanda di marchio per le nuove classi, totalmente indipendente da quella già depositata con il conseguente pagamento di nuove tasse.

Al contrario se il marchio non ci servirà più perchè abbiamo fatto ad esempio un’errata valutazione, si potrà procedere:

  1. al ritiro del marchio se ancora in fase di domanda di deposito;
  2. alla rinuncia del marchio se invece risulta già registrato.

La rinuncia o il ritiro potranno anche essere relativi solo ad alcune classi o addirittura solo ad alcuni prodotti o servizi all’interno di una stessa classe. In questo caso si parla di limitazione per classe o di limitazione di prodotti/servizi per classe.

Riepilogando, successivamente alla presentazione di una domanda di marchio è consentito ritirare, rinunciare ad una o più classi o limitare i prodotti e/o servizi originariamente elencati sia in caso di marchi nazionali che comunitari. Questo può accadere quando si riceve ad esempio un’opposizione all’utilizzo del marchio (ne abbiamo parlato qui).

Per completezza ricordiamo che, dopo la registrazione di un marchio sono possibili le variazioni anagrafiche quali ad esempio il cambiamento di indirizzo, domicilio o sede legale del titolare, la variazione del nome o della forma giuridica del titolare; in questo caso si procederà con l’annotazione. Invece si userà la forma della trascrizione quando si è in presenza di una variazione di titolarità (ne abbiamo già parlato qui).

Vedi anche:

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