07
2022
Riproduzione opera diritto d’autore
Linee guida per riprodurre un’opera
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Sappiamo, come regola generale, che un’opera dell’ingegno può essere utilizzata, pubblicata, riprodotta solo dal suo autore. In particolare, il diritto di riproduzione è il diritto esclusivo di riprodurre l’opera. Ha ad oggetto la moltiplicazione, in tutto o in parte, in copie dell’opera, in qualunque forma e modo, con ogni procedimento di riproduzione.
Tale diritto esclusivo prevede però, quale eccezione legittima, la possibilità del riassunto, della citazione, della riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico se effettuati per uso di critica o di discussione, purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Inoltre se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali (art. 70 Legge del diritto d’autore). Invece la riproduzione integrale di immagini di opere dell’ingegno, da parte di chi non è titolare, non è permessa senza autorizzazione.
In merito alla catalogazione, citiamo un caso in ambito informatico che ha visto esprimersi in una recente sentenza la Corte di Cassazione e relativa proprio alla riproduzione integrale di immagini di opere d’arte in un catalogo informatico avente mero scopo illustrativo ma non per finalità di insegnamento o di ricerca scientifica.
La Suprema Corte si è pronunciata affermando la mancanza della libertà nell’utilizzazione delle suddette immagini, in quanto priva dell’autorizzazione degli aventi diritto del pittore deceduto. Tale autorizzazione deve essere obbligatoriamente richiesta sino a 70 anni dopo la morte dell’autore (ne abbiamo parlato qui).
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