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i requisiti per brevettarli

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I “novel food” sono i cibi nuovi che non fanno parte della cultura alimentare tradizionale; per poter essere brevettati è necessario che  siano frutto di nuove tecnologie mai applicate o di processi produttivi di lavorazione/fabbricazione innovativi in grado di produrre un “effetto tecnico”.

Come previsto dal nuovo Regolamento UE, “sono alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microrganismi, funghi o alghe”. Si tratta di prodotti alimentari con una composizione nuova o modificata in grado di apportare cambiamenti al valore nutritivo del prodotto e/o al suo metabolismo. 

Possiamo citare a titolo esemplificativo le nuove fonti di vitamina k, i semi di chia, l’integratore olio di krill, la carne in provetta cioè i tessuti proteici ottenuti in laboratorio per donare aspetto, consistenza e sapore propri della carne vera, come è avvenuto per l’impossible burger. Un altro esempio è dato dalla tecnologia gluten friendly che si basa su un processo fisico-chimico a cui viene sottoposto il grano prima della molitura; è in grado di donare nuova forma al glutine conservandone tutte le proprietà nutrizionali e organolettiche.

Come stabilito dall’Unione Europea il “novel food” deve essere:

  1. sicuro per il consumatore;
  2. etichettato correttamente, in modo da non sviare il consumatore;
  3. se il nuovo alimento è destinato a sostituire un altro, non deve differire in modo da risultare nutrizionalmente svantaggioso per il consumatore.

Per saperne di più consultare il portale della Commissione Europea sui Novel Food e quello del Ministero della Salute.

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