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Il cybersquatting e il typosquatting

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AGGIORNATO IL 13/06/2022

Il fenomeno del “cybersquatting” consiste nella registrazione in malafede di un nome a dominio uguale ad un marchio esistente già registrato, senza il consenso del titolare di quest’ultimo.

Il “typosquatting” invece si verifica quando un soggetto registra, sempre in malafede, un nome a dominio in cui nella dicitura è presente un piccolo errore ortografico con l’intento di ingannare la vittima e carpirne informazioni personali importanti quali ad esempio password, dati finanziari etc. (phishing).

Un recente caso di typosquatting ha visto come protagonisti la “Tetra pak” da un lato e  il nome a dominio “Acquatetrapack.it” dall’altro: la Tetra Pak, ricorrente, accusava la suddetta società di dirottare i suoi clienti verso il nome a dominio in questione e che, pertanto, ci fosse confondibilità e malafede verso il suo marchio anteriore. La ricorrente chiedeva quindi il trasferimento del nome a dominio “Acquatetrapack.it” in suo favore (ne abbiamo parlato qui).

Il “cybersquatting” è invece una pratica illecita che non solo mette in confusione il consumatore perchè il sito viene solitamente usato per vendere merce contraffatta (o per accogliere link a pagamento) ma, tale attività, finalizzata a diffondere informazioni non veritiere e fuorvianti, mette in cattiva luce l’azienda produttrice con serio pregiudizio alla sua immagine e reputazione.

Si può ben comprendere che un’attività di e-commerce che negli ultimi tempi ha letteralmente cambiato il commercio ed il nostro modo di acquistare, si rivela molto allettante per un potenziale truffatore; è indubbio che il fine sia quello di trarre vantaggio, a maggior ragione se trattasi di un marchio noto. A sua volta il titolare del marchio noto per difendersi può agire legalmente al fine di ottenere la riassegnazione del nome a dominio in questione (ne abbiamo parlato qui).

Per poter adire le vie legali devono però verificarsi le seguenti condizioni:

  1. L’autore del cybersquatting deve avere registrato il dominio in malafede;
  2. Chi richiede la riassegnazione del dominio deve avere un diritto provato sullo stesso e pertanto il suo marchio deve essere registrato;
  3. Il nome del dominio deve essere identico o confondibile con il nome di colui che ne richiede la riassegnazione.

In Italia il nome a domino è protetto in linea di massima dalle leggi sulla tutela dei marchi e vi è anche un importante strumento, il “registro.it”, cioè un’anagrafe dei domini italiani in cui affluiscono le pratiche di cybersqatting e typosquatting relative all’assegnazione, contestazione e riassegnazione dei nomi a dominio agli aventi diritto.

Il nostro consiglio è quello di procedere senza indugio alla registrazione dei marchi per poterne vantare la titolarità verso azioni illecite lesive dei propri diritti; inoltre consigliamo di non sottovalutare l’importanza dei nomi a dominio, provvedendo al più presto alla loro registrazione anche a scopo preventivo.

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