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chiariamone il senso

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AGGIORNATO IL 14/11/2022

Un marchio di movimento è un “marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio.” Nella maggior parte dei casi, affinché la riproduzione di un marchio in movimento sia chiara, precisa, intellegibile e obiettiva, la rappresentazione grafica deve essere accompagnata da una descrizione che spieghi chiaramente il movimento per il quale è richiesta la protezione e che deve coincidere con ciò che si vede nella riproduzione grafica del segno.

A un marchio di movimento può essere negata la registrazione soltanto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE, quando una «persona ragionevolmente attenta, con livelli di percezione e intelligenza normali, in sede di consultazione del registro dei marchi dell’Unione europea, non sarebbe in grado di comprendere esattamente ciò che rappresenta il marchio di movimento senza dover compiere un notevole sforzo in termini di dispendio di energia e immaginazione» (decisione del 23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (al.), paragrafo 20).

Il numero di fotogrammi dipenderà dal movimento in questione. Non è imposto alcun limite. L’Ufficio accetta fascicoli nei seguenti formati: MP4 (video), JPEG (per serie di immagini statiche in sequenza). Per visionare un esempio cliccare qui

E’ importante infine ricordare che anche il marchio di movimento, come tutti i marchi, segue le regole generali. Quindi, per poter essere depositato, deve possedere i requisiti propri dei marchi cioè capacità distintiva, liceità e novità (ne abbiamo parlato qui).

Fonte: EUIPO

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

di cosa si tratta

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AGGIORNATO L’11/03/2024

Presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) è ad oggi possibile registrare dei nuovi tipi di marchio, che quindi si affiancano a quelli già noti e che abbiamo già trattato. Comiciamo col trattare il “marchio di posizione”.

Per marchio di posizione si intende quel segno distintivo costituito da una parola, un motivo grafico oppure una figura tridimensionale per i quali viene richiesta la registrazione in una posizione specifica e ben definita su di un determinato prodotto in modo da contraddistinguerlo da altri, evitando confusione.

Come precisato dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera (d) dell’REMUE, i requisiti di rappresentazione obbligatori e facoltativi per i marchi di posizione sono:

  1. Un’individuazione adeguata della posizione del marchio e la relativa dimensione o proporzione rispetto al prodotto in questione;
  2. Una rinuncia visiva degli elementi non destinati a fare parte dell’oggetto della registrazione. Il REMUE privilegia le linee spezzate o tratteggiate;
  3. Una descrizione che spiega la modalità di apposizione del segno sui prodotti (facoltativa). La rappresentazione dovrebbe di per sé definire in modo chiaro la posizione del marchio nonché la sua dimensione o proporzione rispetto ai prodotti, per cui la descrizione può avere unicamente funzione esplicativa, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, REMUE; essa non è alternativa alle rinunce visive.

Un esempio chiarirà il concetto:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-marks-examples#Position_mark

Per cononoscere i vari tipi di marchio che possono essere registrati presso l’EUIPO vi invitiamo a leggere questo articolo.

Vedi anche:

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