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spesso di Italiano c’è solo il nome!

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Un consumatore attento che voglia acquistare un prodotto alimentare 100% italiano, non si limita a leggere sull’etichetta “Prodotto in Italia” ma guarda anche la provenienza delle materie prime, arrivando a scoprire che molti alimenti che consumiamo ogni giorno di Italiano hanno solo il nome.

L’origine del problema è perchè spesso la coltivazione in Italia delle materie prime quali ad esempio grano, riso, pomodoro, frutta, arriva solo a soddisfare il fabbisogno interno della nostra nazione ma non è in grado di coprire la domanda estera; le aziende quindi sono costrette ad importare materie prime.

E qui molte aziende si fanno “prendere la mano”, arrivando alla frode o a comportamenti ingannevoli per i consumatori: ad esempio è di questi giorni la notizia del maxi sequestro di oltre 4mila tonnellate tra prodotti finiti e semilavorati, operato dai carabinieri nell’ambito dell’inchiesta della procura di Livorno sulle passate di pomodoro dell’azienda Petti, ottenute da concentrato di pomodoro proveniente da paesi extra Ue e spacciato per pomodoro 100% italiano o 100% toscano.

Un altro esempio pratico riguarda un alimento sempre presente sulle nostre tavole: la pasta. Una confezione di pasta che riporta la bandiera italiana e il nome italiano potrebbe erroneamente far pensare che anche il grano sia italiano. In realtà andando a leggere con attenzione l’etichetta, si potrebbe rimanere delusi nello scoprire che la maggior parte delle aziende utilizza grano coltivato solo in parte in Italia, la restante parte spesso è di provenienza Ue e non Ue.

Vediamo cosa dice la legge. Secondo il vigente Regolamento Europeo n. 775 del 2018 in etichetta è obbligatorio precisare l’origine del grano (ingrediente primario) se la sua provenienza è diversa da quella del segno riportato sulla confezione (cioè dal suo prodotto), questo per non portare in confusione il consumatore. Questo obbligo di indicazione di origine dell’ingrediente primario introdotta dal citato Regolamento Europeo, divenuto applicabile dal 1° aprile 2020, non riguarda però i prodotti a marchio DOP, IGP e STG e i marchi registrati: se è il marchio stesso di un prodotto a rievocare l’origine, non è necessario precisare la provenienza dell’ingrediente primario, anche nell’ipotesi in cui quest’ultima risultasse diversa da quella che il marchio richiama. E questo capiamo bene non tutela il Made in Italy dal pericoloso e dilagante fenomeno dell’Italian Sounding (ne abbiamo parlato qui).

In Italia invece sono attualmente in vigore i decreti interministeriali che prevedono l’obbligo di indicare in etichetta l’origine non solo per la pasta ma anche per il riso e derivati del pomodoro, obbligo che è stato prorogato sino al 31/12/2021.

Oggi ben visibili sulle etichette italiane si trovano, tornando all’esempio della pasta, le seguenti diciture:
a) paese di coltivazione del grano: nome del paese nel quale il grano viene coltivato;
b) paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: paesi Ue, paesi non Ue, paesi Ue e non Ue;
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri paesi Ue e/o non Ue”.

Quindi al momento rimangono vigenti sia il Regolamento Europeo che prevede l’obbligo di indicare in etichetta l’origine dell’ingrediente primario che i decreti legislativi italiani, i quali garantiscono maggiore trasparenza per i consumatori.

Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

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