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2022
Riproduzione di un software
Non sempre è contraffazione
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I software sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore. In Italia la Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) cura la tenuta del pubblico registro per i software (programmi per elaboratore), presso il quale possono essere registrati tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività, tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno. Presso detto registro è possibile trascrivere anche tutti gli atti che trasferiscono interamente o in parte i diritti di utilizzazione economica relativi a programmi per i quali sia già avvenuta la registrazione.
Tale tipo di protezione riconosce dunque al suo autore:
- Il diritto di paternità sul software;
- Il diritto di riprodurre/modificare il software;
- Il diritto di utilizzo economico e di distribuzione del software.
Quindi capiamo bene che per poter proteggere un software è indispensabile che esso abbia carattere creativo, che sia dotato di originalità rispetto ai software preesistenti. L’autore del software è chi ha creato il programma, ed è a lui che spettano i diritti morali e patrimoniali di sfruttamento dell’opera, che durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte (ne abbiamo parlato qui).
Circa il requisito imprescindibile dell’originalità, la giurisprudenza, negli ultimi tempi, ha confermato la liceità dello sviluppo di un software che esegue le stesse funzioni di uno preesistente anche partendo dallo stesso codice sorgente. La Corte di Cassazione ha difatti stabilito, con una recente sentenza, i criteri in base ai quali è possibile affermare che la realizzazione di un software con funzionalità simili o uguali a quelle di un concorrente non costituisce una contraffazione. La Suprema Corte precisa che non costituisce illecito anche quando la creazione di un software avviene partendo da un codice sorgente simile nella sua forma espressiva a quello di un concorrente ma che poi si differenzia diventando nuovo, originale e non sovrapponibile a quello originario.
Vedi anche:
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- che significa il SIMBOLO R
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