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Cosa accade con il “non uso” del marchio

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Supponiamo di registrare un marchio senza però usarlo subito bensì in un futuro: possiamo usarlo quando vogliamo senza problemi? 

A tal proposito la legge è molto chiara: il marchio deve essere usato altrimenti si può incorrere nella sua decadenza.  Se il marchio non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare entro cinque dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso ininterrottamente per cinque anni, il marchio potrebbe decadere per non uso. Unica deroga il caso di mancato uso giustificato da un motivo legittimo.

Le motivazioni del legislatore trovano fondamento nella necessità di evitare di riempire il registro marchi di segni inutilizzati e di far circolare solo marchi “vivi”. Ma vediamo all’atto pratico cosa succede.

A partire dalla data in cui si è ottenuto il certificato di proprietà, scatta un periodo di tempo entro il quale utilizzare obbligatoriamente il marchio (in Italia come anticipato è di 5 anni, mentre in Cina ad esempio è di 3 anni), passato il quale senza alcun utilizzo chiunque può rivolgersi all’Ufficio marchi (nel nostro caso è l’UIBM) e chiedere la cancellazione del marchio con la motivazione che questo non è mai stato usato.

Importante è sapere che l’onere della prova è a carico del titolare del marchio: l’uso effettivo può essere provato con le fatture di vendita, cataloghi e brochure dei prodotti e/o servizi. Per cui, se qualcuno dovesse sollevare questo problema, sarà necessario produrre tutta la documentazione al fine di supportare la prova dell’uso effettivo del marchio ed evitarne quindi la cancellazione.

L’onere di utilizzo del marchio è comune a quasi tutti gli Stati e di solito il problema sorge se un soggetto terzo si attiva contro chi ha registrato. Negli Stati Uniti, invece, fra il 5° ed il 6° anno da quando si è ottenuto il certificato di registrazione, spetta al proprietario del marchio dichiarare all’Ufficio marchi che lo stesso è stato effettivamente utilizzato nei 5 anni precedenti.

Non vi è decadenza quando il mancato uso sia giustificato da un motivo non dipendente dalla volontà del titolare, per eventi improvvisi ed imprevedibili. Ad esempio nel caso di guerre, calamità naturali, pandemie, come l’attuale situazione di emergenza covid che stiamo vivendo (ne abbiamo parlato qui).

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