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Quando è possibile registrare un marchio patronimico

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E’ possibile registrare un marchio patronimico cioè un marchio costituito dal proprio nome e cognome o anche solo dal cognome a condizione che non corrisponda ad un marchio noto altrui, registrato anteriormente nella stessa classe merceologica.

Apriamo una piccola parentesi. E’ proprio il Codice della Proprietà Industriale a stabilire che i nomi propri di persona diversi da quelli del titolare del marchio possono essere registrati solo se il loro utilizzo non vada a ledere la reputazione ed il decoro di chi possiede quel nome. A tal proposito l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) può richiedere l’autorizzazione all’effettivo titolare del nome.

Fatta questa premessa, un esempio pratico lo abbiamo nel 2016 in cui proprio la Corte di Cassazione stabiliva che non è possibile utilizzare come segno distintivo il proprio nome anagrafico se questo è stato già registrato come marchio per settori merceologici identici o affini, salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale. Il diritto al nome viene dunque leso e pertanto non è possibile registrarlo per contraddistinguere la propria attività economica e commerciale, nei casi in cui sia già stato registrato un identico marchio patronimico.

Nel caso di specie la Suprema Corte si pronunciava su una diatriba che vedeva da un lato le società titolari di diversi marchi con il nome “Fiorucci” e Elio Fiorucci in riguardo al marchio “Love Therapy by Elio Fiorucci”, depositato dallo stesso stilista. I primi lamentavano la violazione dei propri diritti esclusivi, la concorrenza sleale ed un indebito vantaggio a favore di Elio Fiorucci.

Era accaduto che lo stilista Elio Fiorucci, uscito dalla Fiorucci S.p.a nel 1990, aveva pensato di cedere diversi marchi con il nome patronimico “Fiorucci”. Lo stesso stilista aveva in seguito registrato il marchio “Love Therapy by Elio Fiorucci” ed altri marchi simili in cui era presente il nome Elio Fiorucci.

Come si può facilmente comprendere, nel marchio in questione era presente un patronimico (Fiorucci) coincidente con il nome della persona (stilista) che in precedenza l’aveva inserito in un marchio registrato, divenuto poi celebre e ceduto in seguito a terzi.

Pertanto una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio e ceduto a terzi, neppure la persona che legittimamente porti quel nome può poi utilizzarlo come marchio in settori merceologici identici o affini; quello che può fare è solo utilizzare il patronimico in relazione alle proprie attività professionali, ma solo in funzione descrittiva e a condizione che non rechi confusione.

Nel 2020 in una recentissima sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che l’uso del marchio con il patronimico “Fiorucci” da parte del sig. Elio Fiorucci è illegittimo.

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