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Le domande dal 15 dicembre 2020

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A partire dal 15 dicembre 2020 e fino al 29 gennaio 2021 è possibile presentare domanda di accesso ad agevolazioni nella misura massima di 70.000,00 euro, a fronte di iniziative di promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione, a valere sullo stanziamento del 2020. I criteri e le modalità di applicazione dell’agevolazione sono riportati nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in attuazione del decreto “crescita”.

La dotazione delle risorse è pari a 850.130,00 euro.

I beneficiari dell’agevolazione sono le associazioni rappresentative di categoria che abbiano depositato una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione o che abbiano depositato una domanda di conversione del marchio collettivo o di certificazione precedentemente registrato.

L’agevolazione è concessa a concorrenza delle spese sostenute dall’associazione, nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili. Saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni riferite a titoli di spesa emessi a far data dal 13 marzo 2020.

Il progetto deve essere concluso entro 10 mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione e deve prevedere la realizzazione di una o più delle seguenti iniziative finalizzate alla promozione del marchio: fiere e saloni internazionali, eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali, incontri bilaterali con associazioni estere, seminari in Italia con operatori esteri e all’estero, anche su piattaforme digitali, azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line.

L’agevolazione è finalizzata ad acquisire servizi, variamente distribuiti a seconda dell’iniziativa, relativi a:

  • quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all’estero;
  • affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei;
  • interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
  • brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio;
  • spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto.

La modulistica è scaricabile dal sito dedicato marchicollettivi.

(fonte: www.marchicollettivi.it)

Vedi anche:

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caratteristiche e differenze principali

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AGGIORNATO IL 02/05/2022

Il “marchio di certificazione” dell’Unione Europea è un marchio “idoneo a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati” (fonte EUIPO).

In altri termini i marchi di certificazione dovranno essere idonei a distinguere i prodotti/servizi relativamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione del servizio, la qualità, la precisione o ad altre caratteristiche. Tali caratteristiche dovranno essere contrapposte a quelle dei prodotti e servizi non certificati.

Esso pertanto garantisce che i prodotti/servizi contraddistinti dal marchio siano conformi alle prescrizioni definite nel regolamento d’uso dello stesso, e siano controllati sotto la diretta responsabilità del titolare del marchio di certificazione, a prescindere dalle generalità dell’impresa produttrice dei prodotti/servizi.

Il marchio di certificazione potrà essere depositato da ogni persona, ente, istituzione, organismo e autorità, purché non svolga un’attività che comporti la fornitura di prodotti/servizi del tipo certificato. Per chiarire, la nuova tipologia di marchio potrà essere registrata dai quei soggetti che hanno come scopo proprio la certificazione di prodotti/servizi, ovverosia che svolgano la funzione di verificare che i prodotti o servizi cui il marchio è associato rispettino certi standard e non, invece, da chi produca direttamente tali prodotti o servizi.

È questa una delle principali differenze con il “marchio collettivo” con cui il marchio di certificazione condivide una certa somiglianza; ciò implica che, in alcuni casi, i due tipi di marchio si possono effettivamente sovrapporre, anche se ci sono delle ulteriori differenze:

  • il titolare del marchio certifica sotto la sua diretta responsabilità che i prodotti/servizi soddisfano talune caratteristiche definite nel regolamento d’uso;
  • non possono essere registrati come marchi di certificazione segni idonei a distinguere i prodotti o i servizi relativamente alla provenienza geografica dei medesimi.

Vedi anche:

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