02
2023
Accordo di coesistenza marchi
Uno strumento di reciproca tutela
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Quando due marchi sono molto simili o uguali tra loro ma non si calpestano sul mercato dal punto di vista commerciale, possono coesistere a determinate condizioni. Può succedere che i titolari dei due marchi decidano di coesistere perchè ad esempio sono differenti i loro prodotti o addirittura sono complementari.
Le due aziende valutano quindi che sia più conveniente per entrambi permanere sul mercato piuttosto che entrare in conflitto. In tal caso prendono atto che sia opportuno mettere nero su bianco delle regole che non devono violare cioè decidono di redigere accordi di coesistenza vincolanti per entrambe le parti.
Un accordo di coesistenza è una tipologia di contratto che viene utilizzata quando due aziende decidono di utilizzare marchi uguali o simili. La sottoscrizione di un accordo di riservatezza è sicuramente la via migliore per garantire adeguata tutela in quanto vincolante tra le parti.
Come regola generale sappiamo che prima di registrare un marchio occorre fare attenzione al fatto che lo stesso non sia identico o simile ad un marchio preesistente, registrato nella medesima classe di appartenenza. Il titolare di un marchio che ha depositato anteriormente può opporsi all’utilizzo improprio di un marchio uguale o simile al proprio. Può succedere però che, al fine di prevenire o risolvere una lite in corso, i soggetti ritengano che sia più utile stipulare un contratto di coesistenza sull’utilizzo del marchio con il quale stabiliscono nel dettaglio:
- l’utilizzo dei reciproci segni distintivi (parte grafica, colori, dimensioni etc.);
- i prodotti e servizi (ambito di utilizzazione merceologica);
- le reciproche limitazioni di utilizzo dei marchi;
- le modalità di commercializzazione con la precisa indicazione dei paesi di riferimento;
- la durata vincolata solitamente all’efficacia dei marchi);
- la validità in modo da non creare confusione/inganno per l’utenza come previsto dalla legge.
Nell’accordo è obbligatoria anche la presenza di una clausola che vieti di aggredire (patto di non aggressione) l’altra parte: una sorta di impegno (dal quale appunto nasce l’accordo stesso), a non contestare le reciproche registrazioni.
Vedi anche:
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- che significa il SIMBOLO R
- REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE
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