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è online la piattaforma SIAC

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piattaforrma SIACIl “mercato del falso” è una piaga del nostro tempo e si sta cercando di arginare il problema con l’introduzione di strumenti adeguati ai tempi; con questo fine nasce il progetto SIAC (Sistema Informativo Anti Contraffazione), una piattaforma online messa a disposizione dalla Guardia di Finanza per la lotta alla contraffazione dei marchi.

Si tratta di un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea, col fine di creare una banca dati per le imprese che possono utilizzare questo strumento per inserire informazioni utili sui propri marchi. Facciamo notare che nel solo 2013 la Guardia di Finanza ha effettuato oltre 130 milioni di sequestri.

SIAC crea una sorta di collaborazione tra le istituzioni (come le Forze di polizia) e le aziende; l’obbiettivo è quello di dar vita ad una una banca dati per le imprese che possono utilizzare questo strumento per inserire informazioni utili sui propri marchi colpiti da contraffazione. Questa piattaforma è inoltre in grado di fornire consigli utili agli utenti per riconoscere i prodotti contraffatti ed evitare di incorrere in spiacevoli sorprese.

La piattaforma è così strutturata: c’è un’area di pubblico accesso ed un’altra privata dove possono accedere solo le aziende (previa registrazione) e la Guardia di Finanza. La procedura per un’impresa è semplice: è sufficiente accreditarsi al portale, indicare un rappresentante legale ed allegare una visura camerale.

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le soluzioni alla dilagante “moda” dei prodotti contraffatti

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imitazioneIl dato di fatto è che siamo letteralmente circondati da prodotti contraffatti: borse, scarpe, abiti, giocattoli, alimenti, gioielli, cosmetici e farmaci. Nella maggior parte dei casi, si acquista un prodotto contraffatto perché non ci si può permettere il prodotto originale però si desidera comunque ostentarlo.

In altri casi interviene addirittura il fenomeno “moda”, che vuole il ricorso al prodotto contraffatto come dimostrazione di furbizia o come divertimento, con l’autogiustificazione derivante dalla voglia di punire la griffe di turno giudicata troppo avida. Secondo stime recenti, l’Italia è al terzo posto nell’Unione europea per consumo di merci contraffatte.

Ciò dimostra che il settore della contraffazione “tira”; l’imprenditoria criminale ne cavalca quindi l’onda del successo e punta sulla qualità dei prodotti contraffatti. Recenti sequestri mostrano prodotti fatti talmente bene da mettere in crisi persino il perito consultato dai finanzieri per esaminare la merce contraffatta.

Capi fasulli sono stati sequestrati persino dai rivenditori ufficiali, il che è la dimostrazione circa la qualità che hanno raggiunto i prodotti contraffatti. Urgono pertanto validi strumenti per contrastare il fenomeno ed evidenziare i prodotti contraffatti. Allo scopo, riportiamo due notizie riguardanti due sistemi brevettati che servono a tutelare i produttori ed a dimostrare inequivocabilmente la natura contraffatta del prodotto eventualmente sequestrato.

“…Per tutelare i prodotti del Made in Italy, e in particolare il ‘Made in Brianza’, la Camera di Commercio di Monza lancia ‘Digitally Made in Brianza’, la nuova etichetta digitale per combattere la contraffazione. Il sistema si basa su uno sticker, ‘Ologramma 4G’: un nuovo sistema di etichettazione digitale che partendo dalla struttura del codice a barre (QR code) permette di rendere fruibile in modo interattivo “la carta d’identità” del prodotto e dell’impresa – spiegano i promotori -, sia in funzione anticontraffazione, sia in funzione promozionale. Lo sticker 4G è composto dall’ologramma della Camera di commercio di Monza e Brianza e contiene il codice ‘Bee tagg’, che consente l’accesso ai dati tramite smartphone e tablet, e il codice seriale, che assicura l’accesso ai dati dei prodotti attraverso la sezione dedicata del sito internet ‘Digitally Made in Brianza’.
‘Ologramma 4G’ oltre a rendere tracciabili i beni, tutelare il brand dell’azienda e l’unicità dei suoi prodotti, offre una garanzia ai clienti che ancora prima dell’acquisto sono consapevoli di entrare in possesso di un prodotto originale, controllato e sicuro…”
Fonte: Il giorno Monza Brianza

“…C’è chi ha inventato un sistema per tracciare i prodotti e verificarne l’originalità: si chiama Italcheck, una tecnologia per dare una risposta alla contraffazione e all’Italian Sounding, paralleli illegali ed oscuri della filiera produttiva del nostro Paese. Ogni azienda accreditata Italcheck, dopo rigidi controlli, può avvalersi per i propri prodotti di un QR code e di un IC-code che danno la possibilità al consumatore ovunque nel mondo di verificarne l’autenticità, il lotto o il numero di serie. Italcheck parla Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese, Cinese, Giapponese, Russo, Arabo. L’utilizzo di questa smart utility sarà possibile attraverso il proprio smartphone, tablet o pc, per un moderno ritorno alle origini oggi sinonimo di eccellenza…”
Fonte: La repubblica

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Imitazione di un marchio

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contraffazione marchioLa contraffazione del marchio si sostanzia nell’uso non legittimo di un marchio, identico o simile ad altro marchio oggetto di registrazione, per distinguere prodotti identici o affini o, qualora il marchio registrato abbia acquisito lo status di marchio che gode di rinomanza, anche prodotti non affini. La registrazione del marchio si effettua depositando formale domanda di registrazione del marchio.

In Italia il deposito della domanda di registrazione del marchio italiano si effettua presso l’U.I.B.M. – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure presso ogni Camera di Commercio provinciale oppure mediante in modalità  telematica (deposito online). L’esame della domanda di registrazione del marchio, come di ogni altro titolo di proprietà industriale per cui si chieda la registrazione o il brevetto, è di competenza esclusiva dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La registrazione del marchio costituisce, secondo la  normativa italiana compilata nel Codice di Proprietà Industriale,  il titolo di proprietà industriale Marchio Registrato. Al titolare del diritto di proprietà industriale – Marchio Registrato –  il Codice di Proprietà Industriale conferisce diritti esclusivi esercitabili contro chiunque e oggetto di ampia tutela. In particolare, il titolare del marchio registrato  ha  facoltà di fare uso esclusivo del marchio per tutto il periodo di validità della registrazione, rinnovabile illimitatamente.  (altro…)

Come il Giudice decide nei conflitti tra marchi

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AGGIORNATO IL 29/08/2022

giudizio-contraffazione-del-marchioLa soluzione del conflitto nascente dalla violazione dei diritti di esclusiva (contraffazione) conferiti dalla registrazione del marchio (ad es.  registrazione del marchio nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) richiede un’analisi complessa e individuale, non standardizzabile. Nel corso degli anni, tuttavia, sono stati elaborati dei criteri di valutazione certi e uniformemente osservati, anche nell’ambito del diritto comunitario ed internazionale, sì da orientare la soluzione dei casi controversi di violazione dei diritti di esclusiva sul marchio registrato.

È da precisare che presupposto necessario perchè si possa parlare di contraffazione del marchio registrato è la confondibilità cioè la possibilità che, mediante utilizzo di un segno distintivo, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Tale rischio di confusione per il pubblico è particolarmente intenso quando il segno distintivo è non solo identico o simile al marchio registrato ma è anche utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli distinti con il marchio registrato.

L’esame di confondibilità tra il marchio registrato e un segno simile utilizzato per distinguere prodotti o servizi identici e/o affini deve essere diretto in primo luogo ad accertare la presenza di caratterizzazioni che, complessivamente considerate, possano produrre il rischio di creare nel pubblico quella confusione sulle attività delle imprese e sull’origine dei prodotti e dei servizi che la tutela del  marchio registrato intende evitare. Tali caratterizzazioni si apprezzano essenzialmente sotto i profili  grafico-visivo, fonetico e concettuale:  è il cd. criterio della Valutazione globale e sintetica del segno distintivo nelle sue componenti distintive Fonetica, Visuale, Concettuale.

In sostanza il Giudice è chiamato a valutare se tra il marchio registrato e il segno distintivo accusato di contraffazione sussista una somiglianza visiva, fonetica e/o concettuale, complessivamente apprezzata, di tale intensità da determinare il rischio di confusione per il pubblico qualora i due segni siano utilizzati per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini. In relazione poi al tipo di marchio registrato e all’oggetto della protezione, una o più delle componenti sarà determinante: ad es. la componente fonetica e concettuale nel marchio registrato per distinguere un servizio; la componente visiva nel marchio registrato consistente nella forma del prodotto e della confezione  – forma che può costituire essa stessa oggetto di registrazione come marchio.

Spesso dirimente per la soluzione dei conflitti tra marchio registrato e segni similari è l’apprezzamento della capacità distintiva del marchio registrato: cd. criterio della Valutazione della Forza/Debolezza (originalità e individualità) del segno distintivo. Un marchio forte è ad es. un nome di fantasia che concettualmente non richiami e non abbia alcuna capacità descrittiva del prodotto o servizio che contraddistingue. Al contrario è un marchio debole quello costituito esclusivamente o principalmente dalla denominazione o raffigurazione generica del prodotto o servizio o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio o nel linguaggio corrente sono usati per designare la natura, la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Quando il  marchio registrato è un marchio forte, il Giudice valuterà il segno distintivo simile accusato di contraffazione come maggiormente confondibile perché più facilmente identificabile dal pubblico con il marchio registrato o ad esso associabile.

Vedi anche:

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Utilizzi non legittimi dei marchi

contraffazioneLa contraffazione del marchio si sostanzia nell’uso non legittimo di un marchio, identico o simile ad altro marchio oggetto di registrazione, per distinguere prodotti identici o affini o, qualora il marchio registrato abbia acquisito lo status di marchio che gode di rinomanza, anche prodotti non affini. La registrazione del marchio si effettua depositando formale domanda di registrazione del marchio.

In Italia il deposito della domanda di registrazione del marchio italiano si effettua presso l’U.I.B.M. – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure presso ogni Camera di Commercio provinciale oppure mediante in modalità  telematica (deposito online). L’esame della domanda di registrazione del marchio, come di ogni altro titolo di proprietà industriale per cui si chieda la registrazione o il brevetto, è di competenza esclusiva dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La registrazione del marchio costituisce, secondo la  normativa italiana compilata nel Codice di Proprietà Industriale,  il titolo di proprietà industriale Marchio Registrato. Al titolare del diritto di proprietà industriale – Marchio Registrato –  il Codice di Proprietà Industriale conferisce diritti esclusivi esercitabili contro chiunque e oggetto di ampia tutela. In particolare, il titolare del marchio registrato  ha  facoltà di fare uso esclusivo del marchio per tutto il periodo di validità della registrazione, rinnovabile illimitatamente.

A tale facoltà esclusiva corrisponde il diritto del titolare di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

In particolare,  il titolare del marchio può vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. Presupposti della contraffazione del marchio, ne deriva, sono l’uso nell’attività economica  di un marchio identico o simile ad un marchio registrato che possa creare confusione con i prodotti e servizi contrassegnati dal marchio registrato o comunque trarre vantaggio dalla rinomanza o recare pregiudizio alla rinomanza del marchio registrato altrui, senza il consenso del titolare del marchio registrato.

Le nozioni di uso e di attività economica sono da interpretarsi con significato lato. In particolare alla nozione di uso corrisponde sia l’uso attuale e concreto sia l’uso potenziale consistente negli atti idonei e diretti in modo non equivoco a preparare il futuro concreto utilizzo del marchio (ad. es. riproduzione del marchio su etichette apposte a campioni dei prodotti, riproduzione del marchio sulla carta per la corrispondenza commerciale commerciale, ecc.).

L’attività economica è da intendersi come qualsiasi attività non diretta  alla esclusiva soddisfazione personale dell’agente che abbia una valenza patrimoniale sia dal punto di vista dell’arricchimento patrimoniale sia dal punto di vista della non diminuzione patrimoniale.

Altro presupposto della contraffazione del marchio è l’assenza del consenso del titolare del diritto di marchio registrato all’utilizzo da parte del terzo agente. Il consenso, normalmente e qualora non sia mera tolleranza, è formalizzato in un contratto sotto forma di accordo per la licenza del marchio, con il quale il titolare del marchio concede al terzo agente, in via esclusiva o concorrente con sé o altri, la totalità o parte dei diritti e delle facoltà di godimento e di utilizzo del marchio. Il contratto di licenza, per essere opponibile ai terzi, deve essere trascritto presso il registro dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Elemento essenziale per la realizzazione della contraffazione del marchio è la potenzialità e idoneità confusoria, ingannevole o pregiudizievole dell’utilizzo del marchio identico o simile al marchio registrato. Infatti, soltanto nel caso di identità tra i marchi (marchio utilizzato in via di fatto e marchio registrato) e di identità dei prodotti/servizi da essi contraddistinti la contraffazione è presunta per legge in via assoluta. Negli altri casi (somiglianza dei marchi per prodotti identici, identità dei marchi per prodotti affini, somiglianza dei marchi per prodotti affini, identità/somiglianza del marchio utilizzato in via di fatto per contraddistinguere prodotti non affini al marchio registrato che goda di rinomanza, ecc) la contraffazione va valutata in concreto soccorrendo a tal fine criteri e indici enucleati dall’esperienza (ad es. la diffusione del marchio registrato sia dal punto di vista  territoriale sia dal punto di vista del mercato di riferimento, ecc.) .

La contraffazione del marchio è oggetto di specifica tutela sia in sede civile che penale. Tuttavia le due normative, civile e penale, prevedono requisiti e rispondono ad esigenze diverse pur se collegate dalla necessaria realizzazione dell’utilizzo di un marchio potenzialmente confusorio e ingannevole rispetto all’altrui marchio registrato.

L’oggetto della tutela civilistica della contraffazione del marchio è essenzialmente la libera iniziativa economica in un quadro di concorrenza leale. Il marchio, cioè, quale segno distintivo dell’attività economica è protetto affinché possa  svolgere la sua funzione individualizzante, distintiva appunto della provenienza del prodotto o del servizio e favorente la libera determinazione dell’acquirente, nonché, a seguito dell’emersione recente di ulteriori profili di tutela, la sua funzione di indicatore di qualità del prodotto o del servizio.

L’oggetto della tutela penalistica (artt 473 e. 474 c.p. è l’attentato alla pubblica fede costituito dalla volontaria riproduzione o utilizzo o commercio del marchio registrato altrui  nell’ambito dell’attività economica dell’agente, ciò che costituisce pericolo per la fede pubblica con conseguente danno alla leale concorrenza e all’economia nazionale.

Avv. A. Persia

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