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Non sempre è contraffazione

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I software sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore. In Italia la Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) cura la tenuta del pubblico registro per i software (programmi per elaboratore), presso il quale possono essere registrati tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività, tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno. Presso detto registro è possibile trascrivere anche tutti gli atti che trasferiscono interamente o in parte i diritti di utilizzazione economica relativi a programmi per i quali sia già avvenuta la registrazione.

Tale tipo di protezione riconosce dunque al suo autore:

  1. Il diritto di paternità sul software;
  2. Il diritto di riprodurre/modificare il software;
  3. Il diritto di utilizzo economico e di distribuzione del software.

Quindi capiamo bene che per poter proteggere un software è indispensabile che esso abbia carattere creativo, che sia dotato di originalità rispetto ai software preesistenti. L’autore del software è chi ha creato il programma, ed è a lui che spettano i diritti morali e patrimoniali di sfruttamento dell’opera, che durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte (ne abbiamo parlato qui).

Circa il requisito imprescindibile dell’originalità, la giurisprudenza, negli ultimi tempi, ha confermato la liceità dello sviluppo di un software che esegue le stesse funzioni di uno preesistente anche partendo dallo stesso codice sorgente. La Corte di Cassazione ha difatti stabilito, con una recente sentenza, i criteri in base ai quali è possibile affermare che la realizzazione di un software con funzionalità simili o uguali a quelle di un concorrente non costituisce una contraffazione. La Suprema Corte precisa che non costituisce illecito anche quando la creazione di un software avviene partendo da un codice sorgente simile nella sua forma espressiva a quello di un concorrente ma che poi si differenzia diventando nuovo, originale e non sovrapponibile a quello originario.

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Ci si domanda se è possibile

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Il software è protetto dalla legge sul diritto d’autore che tutela i programmi per elaboratore quale risultato di una creazione intellettuale ad opera del suo autore. Pertanto il software è il risultato di un lavoro intellettuale dotato di creatività ed originalità, collocato dal legislatore tra le opere dell’ingegno.

La Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) cura la tenuta del pubblico registro per il software, presso il quale possono essere registrati tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività, tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno. Presso detto registro è possibile trascrivere anche tutti gli atti che trasferiscono interamente o in parte i diritti di utilizzazione economica relativi a programmi per i quali sia già avvenuta la registrazione.

Per registrare un programma, il richiedente dovrà trasmettere alla Siae:

  1. una dichiarazione (mod. 349), correttamente compilata in ogni parte e sottoscritta in ogni pagina, nella quale andranno indicati gli autori effettivi del software, il luogo e la data di pubblicazione dello stesso (prima installazione, presentazione, prima cessione ecc…);
  2. un esemplare del programma fissato su supporto digitale (cd-rom, dvd non riscrivibili) contenente il codice sorgente o l’applicativo, oppure entrambi. Il supporto deve recare il titolo del programma ed essere sottoscritto dal/i richiedente/i la registrazione con pennarello indelebile.
  3. la ricevuta del pagamento effettuato;
  4. la copia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità del richiedente.

Qualora il richiedente la registrazione sia una società, andrà prodotta copia della visura camerale, nonché copia dei documenti anagrafici e fiscali del legale rappresentante. Se la dichiarazione presentata contiene tutti i requisiti richiesti, si potrà procedere con la registrazione e al richiedente verrà rilasciata una attestazione nella quale, oltre ai dati dichiarati, verranno riportati anche la data della registrazione e il numero progressivo ed ordinativo ad essa attribuiti.

Fonte: SIAE

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