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Il caso Telegram

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Tra le opere tutelate dal diritto d’autore, rientrano quelle giornalistiche se dotate di carattere creativo inteso come capacità dell’opera di esprimere la personalità dell’autore.

Difatti la legge sul diritto d’autore contempla espressamente le opere collettive (quali sono le opere giornalistiche) e sancisce che sono costituite dalla riunione di opere o di parti di opere con carattere di creazione autonoma, risultato della scelta e del coordinamento rivolto ad un determinato fine (letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico). Le opere collettive sono ad esempio le enciclopedie, i dizionari, le riviste e i giornali e sono protette come opere originali. Nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa.

Pertanto è vietato a chiunque di riprodurre o diffondere copia parziale o integrale, anche solo online, di quotidiani e riviste, in quanto opere giornalistiche tutelate dalla legge sul diritto d’autore e sono previste pesanti sanzioni per i trasgressori. I social network prevedono un agevole ed immediato sistema di pubblicazione e condivisione di articoli giornalistici ed immagini e quindi per l’utente risulta difficile comprendere sino a che punto sia possibile spingersi non avendo spesso ben chiara la linea di demarcazione che separa il lecito dall’illecito.

A tal proposito l’Agcom ha rimosso diversi canali Telegram, (la famosa applicazione social di messaggistica istantanea), perchè diffondevano opere giornalistiche digitali (e non solo) protette da copyright.

Ci si domanda invece se anche la testata giornalistica costituisca in sé per sè un’opera d’ingegno tutelabile a prescindere dall’opera nella quale è contenuta. La Corte di Cassazione in una recente sentenza ha affermato che il titolo cioè la testata di un giornale, piuttosto che di una rivista o di altre pubblicazioni periodiche non costituisce in sé e per sé un’opera dell’ingegno, perchè non dotato di una funzione creativa, ma esclusivamente di una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, non potendo la sua protezione prescindere dall’esistenza dell’opera e solo fino a quando detta pubblicazione effettivamente sussista.

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