01
2022
Opere collettive e opere composte
Diritto d’autore e differenze
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Le opere collettive sono opere frutto del lavoro intellettuale di più autori, la cui unione rende l’opera unica ed originale. Ognuno con il suo contributo partecipa alla realizzazione di una creazione avente carattere autonomo per lo più a scopo scientifico, per fini didattici e/o divulgativi (es. enciclopedie, antologie, riviste etc).
Il diritto d’autore in questo caso è attribuito alla persona che si occupa della composizione dell’opera previo consenso dei singoli autori. Pertanto anche le opere collettive sono tutelate dal diritto d’autore. Sarà considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa (legge sul diritto d’autore).
Ricordiamo che nel diritto d’autore vigono i seguenti diritti:
- Il diritto morale di paternità dell’opera che è personale ed inalienabile e comprende anche il diritto all’integrità dell’opera, cioè alla tutela dell’opera da modifiche altrui senza autorizzazione;
- Il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera che è il diritto di diffusione e riproduzione che può essere ceduto o alienato. (ne abbiamo parlato qui).
Pertanto l’autore dell’opera collettiva godrà del relativo diritto morale, mentre il diritto di utilizzazione economica spetterà solitamente al suo editore. Ciò non esclude il fatto che nel caso di utilizzo senza autorizzazione all’interno di un’opera collettiva, l’autore della singola opera potrà rivendicarne la paternità con la conseguente richiesta di risarcimento danni.
Le opere composte invece sono frutto dell’opera di più menti creative, il cui contenuto non si può scindere. Mentre in un’opera collettiva è possibile eliminarne una parte senza intaccare il risultato finale, in quella composta non è possibile, perchè ciò danneggerebbe tutto il lavoro finale. Ciò accade ad esempio nella realizzazione di un film, di un’opera teatrale, in cui il lavoro di ognuno è essenziale al risultato finale. Nel caso delle opere composte il diritto d’autore viene di solito regolarizzato con contratti ad hoc tra le parti.
Vedi anche:
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- che significa il SIMBOLO R
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