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Il Brevetto in Europa

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Brevetto EuropeoIl brevetto europeo non è da confondere con un brevetto comunitario; quest’ultimo non esiste ancora (anche se ci si sta lavorando) e, qualora esistesse, permetterebbe di ottenere un brevetto valido in tutti i Paesi della Comunità Europea, con un unico deposito. Il brevetto Europeo, invece, consente solo di richiedere il brevetto in più stati dell’Europa con un’unica domanda iniziale ma, come specificheremo meglio, è comunque necessario in un secondo momento procedere con le cosìdette “fasi nazionali”.

Gli Stati che possono essere designati nella domanda di Brevetto Europeo, al gennaio 2011, sono i seguenti:
Austria, Albania, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Svezia, Turchia, Ungheria.
Tutti gli Stati elencati aderiscono alla cosiddetta Convenzione dei Brevetti Europei (EPC).

La procedura prevede una prima fase che comprende il deposito della domanda, l’esame delle condizioni formali e la ricerca di novità in seguito alla quale viene emesso un rapporto di ricerca. Dopo 18 mesi dal deposito della domanda e del rapporto di ricerca, avviene la pubblicazione del brevetto.

Ad essa fa seguito la fase di esame vera e propria, che inizia su richiesta dell’inventore, il quale deve pagare anche la relativa tassa di esame, senza la quale la domanda di brevetto viene considerata abbandonata. In fase di esame, il brevetto può essere accolto o respinto ma è possibile opporsi alla decisione dell’Ufficio preparando un apposito ricorso.

Il brevetto europeo può rappresentare un’autonoma domanda di brevetto oppure essere inserito come brevetto regionale all’interno di una domanda di brevetto internazionale. Sul sito dell’EPO è possibile trovare tutte le informazioni e la modulistica relative al deposito di una domanda di Brevetto Europeo, anche se la procedura e le variabili sono alquanto complesse e sconsigliano il “fai da te” .

Ing. N. Marzulli

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Funzioni e scopi dell’ UIBM

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Ufficio Italiano Marchi e BrevettiL’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è la struttura di riferimento centrale in Italia per la gestione e la tutela dei diritti di proprietà industriale. L’UIBM, in particolare, predispone tutti i servizi necessari per consentire il deposito e la registrazione di marchi, brevetti, design, modelli di utilità e nuove varietà vegetali sul territorio italiano nonché la loro eventuale estensione all’estero.

Dal 1 gennaio 2009, per effetto del DPR 28 novembre 2008 n. 197, è nata la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione –UIBM. La Direzione Generale, inquadrata nel Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, opera – in ambito nazionale ed internazionale – per valorizzare e tutelare la Proprietà Industriale, e per sostenere la lotta alla contraffazione supportando l’innovazione e la competitività delle imprese.

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM offre inoltre strumenti operativi di estrema utilità per le imprese e per i cittadini per aumentare la consapevolezza delle imprese del valore economico rappresentato dai titoli di Proprietà Industriale, attraverso:

  • Il Fondo Nazionale per l’Innovazione – FNI, per favorire l’accesso al credito e al capitale di rischio per progetti innovativi delle PMI, basati su brevetti;
  • Il deposito telematico delle domande di brevetto;
  • La costante collaborazione con l’Ufficio Europeo dei Brevetti e la riqualificazione dei brevetti nazionali, grazie all’introduzione della ricerca di anteriorità affidata all’EPO European Patent Office;
  • La Banca Dati Patiris, per i brevetti di Università e Centri Pubblici di Ricerca;
  • La definizione di una metodologia condivisa tra industria, università e sistema bancario;
  • La cooperazione internazionale, l’analisi e la proposta legislativa specifica, volta alla semplificazione della normativa ed all’armonizzazione tra regole e procedure, con l’obiettivo di garantire fluidità, stabilità e qualità dei rapporti economico-commerciali a livello di impresa;
  • L’emanazione del regolamento attuativo del Codice di Proprietà Industriale per la maggiore tutela dei marchi nazionali.

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM inoltre:

  • sostiene l’innovazione e la capacità competitiva delle imprese italiane sul mercato interno e internazionale;
  • promuove e diffonde la conoscenza, l’uso e il valore della Proprietà Industriale e la tutela in ogni contesto con azioni mirate e capillari a servizio di cittadini ed imprese per incrementare lo sviluppo delle attività ed il benessere industriale ed imprenditoriale, a beneficio della crescita della cultura, della consapevolezza e della conoscenza;
  • contrasta il grave fenomeno della contraffazione dei prodotti, sia a livello locale che internazionale, con il fondamentale supporto degli organi preposti al controllo che svolgono un prezioso compito di prevenzione, investigazione, intelligence, per lo smantellamento dei canali collegati alla produzione e diffusione di merci contraffatte;
  • realizza importanti iniziative di comunicazione finalizzate alla maturazione di una coscienza collettiva sui temi della Proprietà Industriale e Intellettuale, della loro tutela e della contrasto del “falso” come sistema di valori.
  • collabora con importanti soggetti del mondo istituzionale, nell’ambito della formazione, della cultura, della ricerca e dell’industria, per promuovere l’innovazione e la capacità competitiva delle imprese italiane sul mercato interno e internazionale;
  • protegge il Made in Italy dal fenomeno della contraffazione che minaccia la competitività delle imprese italiane, opponendo al fenomeno un’azione coordinata ed univoca che comprenda un nuovo e più efficace indirizzo strategico, un mirato ed incisivo quadro giuridico di riferimento ed una operatività più evidente attraverso interventi di prevenzione e contrasto.

fonte UIBM

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L’Italia  nella top ten dei Paesi con il maggior numero di brevetti

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Le statistiche EPO per i brevetti depositati nel 2009

Come tutti gli anni l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO – European Patent Office) ha pubblicato le statistiche riguardanti il numero delle domande di brevetto depositate per dominio tecnico e origine, il numero dei brevetti europei concessi per dominio tecnico ed origine e i depositanti più attivi.

Per quanto riguarda la statistica dei depositi per l’anno 2009, con riferimento alle prime dieci posizioni, l’Italia con 3.881 domande si posiziona al nono posto appena dietro la Repubblica di Corea che totalizza 4.193 domande, e distanziando la Svezia di 734 domande avendone depositate 3.147.

La Francia con più che il doppio delle domande italiane (8.929) conquista la quarta posizione, il Regno Unito con poco meno di un migliaio di domande in più rispetto all’Italia (4.821) si posiziona settimo. L’Olanda con 6.738 domande e la Svizzera con 5.864 domande si pongono rispettivamente al quinto e sesto posto. Sul “podio” si trovano gli Stati Uniti con 32.966 domande, la Germania con 25.107 ed il Giappone con 19.933

Fonte: EPO

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Brevetto Europeo: caratteristiche generali

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brevetti-marchi-europeoIl Brevetto Europeo (spesso erroneamente chiamato Brevetto Comunitario) consente di richiedere ed ottenere, con un’unica procedura, il brevetto in più stati dell’Europa. Ciò significa che la domanda è unificata ma che poi il brevetto dovrà essere omologato in ciascuno degli Stati membri designati in sede di domanda. Se viceversa esistesse il Brevetto Comunitario (ci si sta lavorando), anche l’omologazione in tutti gli Stati membri avverrebbe automaticamente a seguito della sola presentazione della domanda.

La domanda va presentata all’EPO (l’Ufficio Brevetti Europeo) che si occupa di svolgere la ricerca di anteriorità. Gli Stati designabili nella domanda di Brevetto Europeo, al gennaio 2009, sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Rep. Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Spagna, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Lussemburgo, Macedonia, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Turchia, Romania, Norvegia, Croazia. I prossimi ingressi si prevede che siano: Albania, Serbia, San Marino.

La procedura prevede una prima fase che comprende il deposito della domanda di Brevetto Europeo, l’esame delle condizioni formali e la ricerca di novità in seguito alla quale viene emesso un rapporto di ricerca. Dopo 18 mesi dal deposito della domanda e del rapporto di ricerca, avviene la pubblicazione del brevetto. Ad essa fa seguito la fase di esame vera e propria, che inizia su richiesta dell’inventore, il quale deve pagare anche la relativa tassa di esame, senza la quale la domanda di brevetto viene considerata abbandonata.

In fase di esame, il brevetto può essere accolto o respinto ma è possibile opporsi alla decisione dell’Ufficio preparando un apposito ricorso. Il Brevetto Europeo può rappresentare un’autonoma domanda di brevetto oppure essere inserito come brevetto regionale all’interno di una domanda di Brevetto Internazionale: ciò significa che l’inventore fa domanda di Brevetto Internazionale invece che solo Europeo (perché magari è interessato anche a dei Paesi extraEuropei) e, tra i vari Paesi che designa, inserisce anche la Comunità Europea.

Ing N. Marzulli

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Come e dove proteggere un’invenzione

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Un’invenzione può ricevere protezione secondo differenti modalità:

  1. Può essere, innanzitutto, depositata domanda di brevetto nazionale presso qualsiasi Camera di Commercio (inprotezione invenzione forma cartacea o in forma telematica) oppure presso l’UIBM (direttamente o tramite servizio postale) al fine di ottenere un brevetto italiano (vale a dire un brevetto che avrà efficacia solo in Italia). L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è la struttura di riferimento centrale in Italia per la gestione e la tutela dei diritti di proprietà industriale.
  2. Può essere depositata domanda di brevetto europeo presso l’EPO (European Patent Office) al fine di ottenere un brevetto europeo (vale a dire un brevetto che avrà efficacia in tutti i 28 Paesi dell’Unione Europea. Il deposito di una domanda di brevetto europeo può essere effettuato in forma cartacea presso la Camera di Commercio di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione. Il deposito può avvenire anche in forma telematica.
  3. Può essere, infine, depositata domanda di brevetto secondo il Patent Cooperation Treaty (PCT) presso l’UIBM o presso il corrispondente ufficio PCT di WIPO al fine di ottenere un brevetto che avrà efficacia legale nei Paesi scelti tra quelli aderenti al Trattato PCT (fra i quali è compresa l’Italia). L’UIBM determina la data di deposito ed il numero internazionale secondo quanto disposto dal Trattato PCT e dal successivo regolamento di esecuzione (art. 8 Reg. att. c.p.i.)

Ing. N. Marzulli

AGGIORNATO IL 01/07/2020

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