quando è consentita
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Come regola generale la legge proibisce la registrazione di un marchio costituito unicamente da riferimenti geografici (ne abbiamo parlato in questo articolo); esiste però un’eccezione valida solo nel caso si voglia registrare un marchio comunitario.
La registrazione di una denominazione geografica come marchio nell’Unione Europea è infatti consentita solo nel caso in cui tale denominazione non sia nota presso il pubblico interessato o, quantomeno, sia sconosciuta come designazione di un luogo geografico.
Lo ha stabilito il Tribunale dell’Unione Europea con una recente sentenza di rilevante importanza, la quale ha sostanzialmente confermato che è consentita la registrazione come marchio di una denominazione geografica SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui non sia conosciuta nel mercato di riferimento o, quantomeno, sia sconosciuta come designazione di un luogo geografico.
Il Tribunale dell’Unione Europea ha cioè annullato la decisione dell’EUIPO con la quale quest’ultimo aveva rifiutato una domanda di marchio comunitario, basata sul nome di una località geografica.
Il caso riguardava la casa produttrice titolare del marchio DEVIN: infatti non tutti sanno che Devin è anche una località termale bulgara. L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva dichiarato la nullità del marchio in questione, in quanto privo di distintività, essendo un’indicazione della provenienza geografica del prodotto.
L’EUIPO non aveva però dimostrato la notorietà come denominazione geografica (presso il pubblico interessato) del marchio DEVIN: pertanto il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la decisione dell’EUIPO, ribadendo la mancanza di notorietà al di fuori del territorio bulgaro della cittadina in questione.
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